I diritti di chi viaggia in aereo – prima parte


Durante le ultime vacanze di Natale e di fine anno milioni di passeggeri hanno transitato per gli aeroporti di mezzo mondo, per raggiungere amici e parenti il più velocemente possibile per trascorrere insieme le feste. Come ricorderete, in tante parti della Terra gli ultimi giorni del 2010 sono stati funestati dal maltempo, con freddo polare, bufere di neve e pioggia a volontà. Per queste ragioni le ultime settimane dello scorso anno si sono rivelate le più difficili per chi ha deciso di spostarsi in aereo: cancellazioni e ritardi dei voli sono stati la regola e non sempre i passeggeri hanno avuto chiaro quali fossero i loro diritti, se potevano o no chiedere ed ottenere rimborsi per i disagi subiti. In Italia al riguardo i viaggiatori possono fare affidamento sulla Carta dei diritti del passeggero, compilata dall’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, sulla base delle direttive nazionali ed europee che regolano i rapporti tra le compagnie aeree, gli aeroporti e la clientela. La Carta contiene tutto quello che è necessario sapere per far valere i propri diritti; il documento è molto lungo e, come quei moduli scritti in caratteri piccolissimi che ci fanno firmare in banca o nelle assicurazioni e che ricordano tanto i contratti capestro di Paperon de’ Paperoni, scritto in stile burocratico poco chiaro. Insomma, si tratta di una Carta che nessuno legge prima di mettersi in viaggio a bordo di un aereo, anche se proprio dovrebbe farlo. Le informazioni più importanti per i consumatori sono contenute nel secondo capitolo, quello che elenca i diritti dei passeggeri in caso di disservizi, come ritardi e mancati imbarchi. È possibile usufruire delle tutele previste nella Carta se si parte con un qualsiasi volo (sia di linea che low cost) da un aeroporto dell’Unione Europea o anche da un aeroporto non europeo per tornare nell’Ue e la compagnia aerea che si sta utilizzando è europea. Ma vediamo più in dettaglio cosa prevede la Carta dei diritti del passeggero di fronte ai disservizi delle compagnie aeree.
Overbooking
La compagnia aerea ha fatto un po’ di confusione e ha accettato più prenotazioni dei posti disponibili sull’aereo e così non potete partire, pur essendo già pronti in aeroporto. In questo caso si ha diritto a una compensazione, cioè ad una somma di denaro come risarcimento dei danni subiti, secondo il seguente schema:
- voli Ue fino a 1500 km: 250 euro;
- voli Ue oltre i 1500 km: 400 euro;
- voli internazionali fino a 1500 km: 250 euro; 
- voli internazionali da 1500 a 3500 km: 400 euro;  
- voli internazionali oltre i 3500 km: 600 euro.   
Se però la compagnia vi propone di prendere un volo alternativo e accettate, avete diritto alla metà dei soldi previsti. La compagnia in ogni caso deve trovarvi un posto su un aereo che arrivi a destinazione non più tardi di:
- due ore dopo rispetto al volo originariamente prenotato, nel caso di voli Ue fino a 1500 km;
- tre ore dopo, nel caso di voli Ue oltre i 1500 km o di voli internazionali tra i 1500 km e i 3500 km;
- quattro ore dopo per i voli internazionali oltre i 3500 km.
La compagnia aerea deve anche offrirvi pasti e bevande, se vi fa aspettare troppo e pure una sistemazione in albergo, se le ore di attesa diventano davvero tante. Avete pure diritto a due telefonate gratuite e ad una connessione internet per mandare le email.
Il volo è stato cancellato
L’aeroplano non c’è, oppure c’è ma non parte. In questi casi avete diritto al rimborso del biglietto per la parte del viaggio che non si è potuto effettuare, oltre a scegliere un nuovo orario o una nuova data per ritentare la partenza. È pure possibile chiedere un rimborso in denaro, con le stesse modalità previste in caso di overbooking, ridotto però alla metà se si accetta un volo alternativo a quello cancellato. Attenzione però: se la compagnia dimostra che l’aereo non è partito a causa del maltempo, di scioperi o di allarmi per la sicurezza non è tenuta a dare nulla come risarcimento per la mancata partenza. In questi casi, se il volo viene cancellato per motivi non di emergenza, alla compagnia basta avvisare i passeggeri due settimane prima della partenza per essere in regola ed evitare il pagamento. 

Pubblicato su il Mercatino - febbraio 2011

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