L’amministratore che espone i debiti dei condomini viola la privacy

Non avete pagato le spese del condominio e l'amministratore ha appeso sulla bacheca all’ingresso del palazzo un foglio di carta con il vostro nome, accusandovi così davanti a tutti come un moroso e un “cattivo pagatore”? Sbagliato. L’amministratore di condominio non può farlo, perché altrimenti viola la privacy.
Lo ha deciso la Corte di cassazione con un’ordinanza del 2011 (la 186 per la precisione). Per i giudici della Suprema corte, infatti, l'interesse personale alla riservatezza prevale su quello collettivo, di tutti i condomini alla trasparenza della gestione contabile del condominio. I giudici hanno così bocciato la decisione del tribunale di Napoli – che aveva fatto la scelta opposta, affermando che l’amministratore poteva mettere in bacheca i nomi dei condomini morosi – precisando che i dati riferiti ai singoli condomini, inclusi quelli relativi alle posizioni debitorie di ciascuno di essi nei confronti del condominio, costituiscono senza dubbio "dati personali" e quindi protetti dal codice della privacy e non “sbandierabili” ai quattro venti, come aveva fatto l’amministratore citrato a giudizio davanti al tribunale napoletano.
Al riguardo però occorre precisare alcune cose.  
È vero che le informazioni relative al riparto delle spese tra i vari condomini, all'entità del contributo dovuto da ciascuno alla cassa condominiale e alla mora nel pagamento degli oneri del condominio possono essere trattati dall’amministratore del condominio anche senza il consenso del condomino interessato. Infatti, in funzione delle attività di gestione delle parti comuni dell’edificio, l'amministratore condominiale può sicuramente procedere alla raccolta, registrazione, conservazione ed elaborazione dei dati personali dei singoli condomini. Ma per ragioni di trasparenza lo stesso amministratore può e deve comunicarli a tutti i condomini, in sede di rendiconto annuale nell'assemblea ordinaria o nell'ambito delle informazioni periodiche che l’amministratore può dare ai singoli condomini.
È pure vero che ciascun condomino può sempre chiedere all'amministratore informazioni sulla situazione contabile del condominio, comprese quelle che riguardano eventuali debiti degli altri partecipanti al condominio. Tuttavia c’è un limite. Spiega infatti la Corte di cassazione nella decisione qui esaminata, che il trattamento dei dati personali «deve avvenire nell'osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti». Quindi l’amministratore non può “esagerare”. Sull'amministratore del condominio grava, perciò, «il dovere di adottare le opportune cautele per evitare l'accesso a quei dati da parte di persone estranee al condominio».
Pertanto, l'affissione sulla bacheca dell'androne condominiale dei dati personali che evidenziano le posizioni di debito dei singoli condomini verso il condominio va, evidentemente, «al di là della giustificata comunicazione dell'informazione ai soggetti interessati nell'ambito della compagine condominiale». Questa affissione, infatti, avvenendo in uno spazio accessibile al pubblico e non solo ai condomini, non è necessaria ai fini dell'amministrazione della cosa comune e determina pure «la messa a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee e, quindi, in una indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile».
La conseguenza è evidente. L’amministratore che ha affisso l’elenco dei condomini morosi dovrà risarcire i danni causati con il suo comportamento illegittimo al condomino il cui nome è stato “pubblicizzato” in maniera illegale.
Così l’amministratore può informare gli altri condomini dei “cattivi pagatori”, dei condomini morosi solo all’interno delle riunioni di condominio o nei rapporti e comunicazioni inviati agli stessi, non certo con avvisi vari e generici, appesi nell’androne del palazzo o pubblicizzati in altro modo, mettendo così alla berlina e alla pubblica visione di chiunque frequenti quel condominio la situazione debitoria dei singoli condomini.  

Pubblicato su Il Mercatino - giugno 2011.

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