Arriva la multa. Che fare?


Abbiamo concluso il nostro giro per le vie del centro e carichi di pacchetti vari torniamo a riprendere la macchina. Qui troviamo però la sgradita sorpresa di un foglietto rosa che spunta timido timido tra il tergicristallo ed il parabrezza: un vigile ci ha appioppato una bella multa per violazione del codice della strada. Terminate le maledizioni a questo e a quello, non rimane altro da fare che esaminare con lucidità la cosa e decidere se mettere mani al portafogli e pagare o, se riteniamo di avere ragione, fare ricorso al giudice di pace o al prefetto. Quest’ultimo è un ricorso gerarchico improprio e va presentato - in carta semplice, senza formalità e senza spese - entro 60 giorni dalla notifica del verbale al comando dei vigili urbani (o della polizia o dei carabinieri) che ci ha appioppato la multa. Il comando deve rilasciarci la ricevuta, che dobbiamo custodire con cura come prova. Ma il ricorso si può anche spedire per posta, con una raccomandata con avviso di ricevimento e può pure essere spedito direttamente al prefetto competente per territorio, cioè a quello della provincia del luogo dove è avvenuta l’infrazione. Dal giorno della presentazione o della ricezione del ricorso scattano i termini per la decisione. Così entro 60 giorni i vigili (o la polizia o i carabinieri) devono istruire la pratica e trasmettere il fascicolo alla prefettura ed il prefetto ha 120 giorni di tempo per esaminare la pratica e decidere con un’ordinanza. Nel caso in cui il ricorso sia stato però presentato direttamente al prefetto, bisogna aggiungere a questi termini altri 30 giorni per la trasmissione della richiesta di istruttoria dal prefetto al comando dei vigili (o della polizia o dei carabinieri). Così, semplificando e sommando i diversi termini, abbiamo che nel caso di presentazione del ricorso al comando, la decisione deve essere adottata entro 180 giorni; nel caso invece di presentazione al prefetto, il ricorso sarà deciso entro 210 giorni. Questi due termini sono importantissimi. Se entro 180 o 210 giorni non venisse infatti adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto e la multa cadrà nel nulla. Se invece il prefetto emana nei termini l’ordinanza, questa potrà essere di accoglimento o di rigetto ed in quest’ultimo caso il prefetto ordinerà all’automobilista di pagare entro 30 giorni una somma non inferiore al doppio della cifra originariamente dovuta ed indicata nel verbale impugnato. Questa ordinanza del prefetto deve essere notificata al cittadino entro 150 giorni dalla sua adozione e può essere impugnata davanti al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica. Se il verbale, oltre ad avere appioppato la multa, ha tolto pure punti dalla patente o ha sospeso la stessa, è possibile impugnare il verbale anche solo per questa sanzione accessoria, cioè solo per riavere indietro i punti o la patente.
In alternativa al ricorso al prefetto, è possibile impugnare il verbale davanti al giudice di pace competente, cioè quello del luogo dove è avvenuto il fatto. Il ricorso deve essere depositato in cancelleria o inviato per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Al momento del deposito (o dell’invio per posta) deve essere pagato pure il contributo unificato, cioè una somma di 33 euro, oltre la marca da bollo, per un totale di 41 euro. Il contributo evita molti a presentare ricorsi solo strumentali o per perdere tempo. Davanti al giudice di pace la procedura è semplificata e si può stare in giudizio da soli, senza bisogno di avvocato, ma le questioni tecnico-giuridiche che talvolta bisogna affrontare non sono comunque alla portata di tutti. Se accoglie il ricorso, il giudice annulla la sanzione e ordina la restituzione del contributo; se invece respinge il ricorso, il giudice fissa anche la sanzione liberamente, ma sempre nei limiti minimi e massimi stabiliti dal codice della strada ed il contributo è incamerato dallo Stato. Contro la decisone del giudice di pace è possibile appellarsi al tribunale civile. Ma in questo caso occorre necessariamente rivolgersi ad un avvocato.

Pubblicato su Il Mercatino - luglio 2011.                                

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