Ecco cosa fare in caso di incidente stradale


Avete subito un incidente stradale? Ritenete di avere ragione perché siete stati tamponati o chi v’è venuto addosso con la sua auto non ha rispettato lo stop? Ecco cosa fare per una rapida e sicura liquidazione dei danni.
Dal febbraio 2007, cioè da quando è entrato in vigore il dpr 254/2006, il risarcimento diretto è ormai diventata la prassi più diffusa e celere per ottenere il rimborso dei danni subiti in un incidente stradale. Accanto alla procedura ordinaria, che richiede spesso l’intervento di un legale e prevede l’invio di una richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicurativa del veicolo responsabile dell’incidente e tempi sicuramente più lunghi, si è così affiancato un nuovo sistema di liquidazione dei danni, che rappresenta un «rafforzamento del servizio a tutela dei consumatori e dei contraenti deboli», come ha affermato la Corte costituzionale (sentenza n. 180/2009). Ma andiamo con ordine e vediamo più da vicino cosa fare in caso di incidente stradale, senza ricorrere ad un avvocato.
La nuova procedura rapida si applica solo agli incidenti stradali che si verificano in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, tra due veicoli a motore identificati e regolarmente assicurati, che hanno causato danni materiali ai veicoli stessi o alle cose o alle persone trasportate. Per le persone i danni devono essere solo di lieve entità. Sono quindi esclusi dalla procedura rapida i veicoli immatricolati all’estero, gli incidenti che coinvolgono più di due veicoli o il cui responsabile non è identificato ed i danni gravi alle persone. In questi casi bisogna ricorrere alla procedura ordinaria. Quando si verificano i casi in cui è applicabile l’iter rapido, il danneggiato può chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente alla propria compagnia di assicurazione. La richiesta può essere consegnata a mano o inviata con raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, fax, e-mail. Se la richiesta è incompleta, l’assicurazione inviterà il proprio cliente a completarla e a fornire i necessari chiarimenti. La domanda di risarcimento danni deve contenere: le generalità complete degli assicurati, le targhe dei due veicoli coinvolti, il nome delle compagnie di assicurazione, l’indicazione del giorno, ora e luogo del sinistro e la descrizione dello stesso, cioè di come si sono svolti i fatti, l’indicazione delle generalità di eventuali testimoni, l’indicazione dell’intervento (se c’è stato) della polizia, dei carabinieri o dei vigili urbani. Nel caso di lieve danno alle persone, la richiesta deve contenere anche le generalità dei feriti, il loro lavoro e reddito (questo per determinare l’ammontare del risarcimento dei danni) e le lesioni subite. Alla domanda bisognerà allegare anche il certificato medico di avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti e l’eventuale consulenza medico-legale effettuata sulle persone danneggiate, con l’indicazione del compenso corrisposto al sanitario.
A questa comunicazione firmata da una sola parte, si può sostituire l’apposito “modulo blu”, che si può richiedere gratuitamente all’assicurazione. Esso è composto da quattro fogli autoricalcanti e la sua compilazione permette di non sbagliare e di non dimenticare nulla di quanto abbiamo finora detto. Se il modulo è firmato da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente, esso vale come “costatazione amichevole di incidente” (articolo 143 del codice delle assicurazioni) ed agevola enormemente la procedura di liquidazione dei danni, riducendo della metà i tempi per il risarcimento.
Presentati la richiesta o il modulo blu (ma solo due fogli, gli altri due vanno consegnati all’altra parte coinvolta nell’incidente) alla propria compagnia assicurativa, questa deve comunicare al cliente l’offerta di risarcimento, o i motivi per cui non si può risarcire il danno, entro 30 giorni, se il modulo è firmato da entrambe le persone coinvolte nell’incidente, entro 60 giorni, se manca una delle due firme, entro 90 giorni, se ci sono stati feriti. Se il danneggiato dichiara di accettare l’offerta, la compagnia deve liquidare il danno nei successivi 15 giorni. Se invece la compagnia assicurativa ha comunicato di non potere liquidare il danno o se l’offerta non appare congrua e soddisfacente, si potrà ricorrere al giudice, ma in questo caso bisognerà rivolgersi ad un avvocato ed iniziare le relative pratiche legali.
In alternativa alla procedura rapida, il danneggiato può scegliere l’iter normale, che va sempre seguito però quando sono stati coinvolti più di due veicoli, i veicoli sono immatricolati all’estero, il responsabile non è identificato o le persone trasportate hanno subito danni gravi. 

Pubblicato su Il Mercatino - agosto 2011.

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