Le successioni - prima parte


A chi non è mai capitato di trovarsi a litigare con i parenti per la successione di un genitore o della vecchia zia ricca? Alzi la mano chi non mai avuto le vertigini, cercando di capirci qualcosa tra successione legittima e testamentaria, legato ed istituzione di erede? Se avete risposto positivamente a tutte queste domande continuate a leggere qui, perché cercheremo di darvi alcune nozioni di base sulle successioni.
Quando muore qualcuno si apre la sua successione, cioè una procedura che permette di trasmettere i suoi beni a chi rimane in vita. La successione riguarda l’intero patrimonio del defunto, compresi i suoi debiti e crediti, perché non siamo più ai tempi dei faraoni e nessuno finora è riuscito a portarsi nella tomba nulla. In Italia esistono due tipi di successione: la successione legittima, cioè senza testamento e la successione testamentaria, cioè regolata da un testamento.
La successione testamentaria. Il testamento è l’atto con il quale “si mettono nero su bianco” le proprie volontà su come e a chi lasciare i propri beni dopo la morte. Affinché un testamento sia valido è necessario che colui che lo redige (detto testatore) sia maggiorenne, non interdetto e capace di intendere e di volere. Con il testamento di solito si decide la sorte del proprio patrimonio, ma il testamento può avere anche un contenuto non patrimoniale. È infatti possibile, ad esempio, riconoscere per testamento un figlio naturale o dare disposizioni all’erede per fare dire delle messe in suffragio del defunto. Con il testamento si può lasciare l’intero patrimonio del defunto (compresi i suoi crediti e debiti) ad una o più persone. Si ha allora la nomina di uno o più eredi. Ma con il testamento si possono lasciare anche beni determinati e si parla allora di legato ed il beneficiario è detto legatario. La differenza fondamentale tra legatario ed erede è che il primo, al contrario dell’erede, non risponde dei debiti ereditari con il proprio patrimonio, inoltre il legato non deve essere espressamente accettato, mentre l’eredità sì. Il testamento è un atto individuale e pertanto è nullo il testamento congiuntivo, fatto cioè insieme da più persone (ad esempio, marito e moglie insieme). Il testamento può essere sempre revocato e la revoca si può fare in vari modi: con un successivo testamento, con un apposito atto notarile, con la distruzione del testamento olografo da parte del testatore. Il nostro ordinamento prevede tre diversi tipi di testamento: il testamento pubblico, cioè per atto di notaio; il testamento olografo, cioè compilato di pugno dal testatore; il testamento segreto, che è scritto dal testatore e poi consegnato in busta chiusa al notaio. Tutti i testamenti, a prescindere dalla loro forma, hanno lo stesso valore. Il testamento orale è invece vietato. Pertanto un testamento per essere valido deve avere solo forma scritta. Il testamento pubblico è redatto alla presenza di due testimoni dal notaio, il quale provvede a trascrivere le volontà del testatore. Una volta sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio, il testamento sarà conservato dal notaio stesso. Il vantaggio del testamento pubblico sta nel fatto che il notaio potrà suggerire al testatore le soluzioni migliori per raggiungere il risultato da lui voluto. Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena conosce della morte del testatore, ne comunica l’esistenza agli eredi e ai legatari e provvede alla sua pubblicazione. Il testamento olografo è invece quello scritto dal testatore di suo pugno. Non si possono quindi usare altri strumenti di scrittura, come il computer o la macchina per scrivere. Il testamento sarà poi conservato dallo stesso testatore e dopo la sua morte sarà consegnato al notaio da un erede per la sua pubblicazione. Ma come possiamo sapere se esiste un testamento? Se si pensa che un soggetto abbia lasciato un testamento pubblico, ma non si sa presso quale notaio, si potrà fare una richiesta al consiglio notarile e all’archivio notarile, che la dirameranno a tutti i notai del distretto. Si può anche consultare il registro generale dei testamenti, che si trova presso l’ufficio centrale degli archivi notarili di Roma. Il registro consente di conoscere se una persona deceduta ha fatto testamento, in Italia o all’estero. In caso di testamento pubblico, sarà il notaio a procedere alla sua pubblicazione, appena ha conoscenza della morte del testatore. In caso di testamento olografo, invece, chi ne sia a conoscenza o in possesso, lo deve presentare in originale a un notaio per la pubblicazione, che consiste nella redazione, da parte del notaio, di un verbale alla presenza di due testimoni, che riproduce esattamente il contenuto del testamento.

Pubblicato su: Il Mercatino - novembre 2011.

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