Cartella esattoriale. Ecco le novità


Chi in questi giorni ha avuto la “sventura” di ricevere una cartella esattoriale, si sarà sicuramente accorto di alcune novità. Dal primo agosto, infatti, la cartella ha cambiato look e dal primo ottobre sono stati pure ridotti al 4,5504% su base annua gli interessi di mora dovuti dal contribuente sulle somme iscritte a ruolo e comunicate con le cartelle, qualora non sia stato effettuato il pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.
La nuova cartella è il frutto della volontà del fisco di essere più vicino al contribuente, di essere più semplice nei rapporti con i cittadini, così da rendere chiari da subito alcuni dati: quanto pagare, a chi pagare e per quale tributo. Vediamo più da vicino le novità, precisando che il nuovo documento è obbligatorio per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione dopo il 31 luglio.              
Il nuovo look della cartella. La novità principale riguarda il frontespizio della cartelle, dove sono presenti nuovi dati: il nome dell’ente impositore, cioè a chi si deve pagare il tributo, che è distinto dal nome dell’agente della riscossione, cioè l’incaricato al recupero delle somme dovute, e soprattutto la frase «A seguito delle verifiche effettuate dall’ente/i sopra indicato/i, è risultato a Suo carico un debito a vario titolo e pertanto siamo stati incaricati della riscossione. Per tale motivo eventuali chiarimenti devono essere rivolti direttamente a tale/i ente/i poiché l’agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti».
In questo modo il contribuente saprà subito a chi rivolgersi, senza più “impazzire” tra vari uffici per trovare un valido interlocutore ed avere i dovuti chiarimenti, ciò anche per evitare che il contribuente manifesti le proprie lagnanze ad Equitalia, ente incaricato solo della riscossione dei tributi, perché la pretesa è invece di un altro ente, a cui va pagato il tributo (Agenzia delle entrate, comune, provincia, ecc.).  
Interessi di mora ridotti. Un’altra novità per i contribuenti sono gli interessi di mora ridotti. Dall’1 ottobre, infatti, chi non paga le somme portate dalla cartella entro 60 giorni dalla notifica, si vedrà applicare gli interessi di mora su base annua del 4,5504% (prima erano del 5,0243%). Un bel vantaggio per i contribuenti.
La difesa contro la cartella. Abbiamo visto le novità della nuova cartella esattoriale. Nulla è invece cambiato per quanto riguarda le contromisure che il contribuente può adottare nei confronti della cartella. Se egli non si intende pagare, può impugnare la cartella davanti alla competente commissione tributaria provinciale, con un ricorso da notificare all’ente impositore (cioè al soggetto a cui va pagato il tributo) entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Entro 30 giorni dalla sua notifica, il ricorso va poi depositato in commissione, perché venga esaminato. Se la cartella è stata preceduta da un avviso di accertamento o da un avviso di irrogazione della sanzione, essa può essere impugnata solo per vizi propri (notifica, motivazione, contenuti, ecc.) e non per ragioni di merito (cioè se e quanto si deve pagare). In questo caso il ricorso va fatto contro Equitalia, che ha preparato e notificato la cartella, e non contro l’ente impositore, a cui si deva pagare il tributo. Qui, se si contesta il pagamento, occorre allora impugnare l’avviso davanti al competente giudice tributario, civile o del lavoro, a seconda se la pretesa di pagamento dipenda da un credito tributario, civile o del lavoro.
Il ricorso alla commissione tributaria non sospende il pagamento (si deve pagare lo stesso, insomma), ma il contribuente può chiedere alla commissione tributaria o all’Agenzia delle entrate la sospensione dell’esecuzione della cartella, se c’è un’apparente infondatezza della pretesa creditoria o se dalla cartella possa derivare un danno grave ed irreparabile al contribuente. In alcuni casi (quando si tratta di imposte erariali, come Irpef, Ires, Iva, ecc., l’importo del tributo dovuto non superi i 20mila euro ed il contribuente non lamenti vizi di forma della cartella) è necessario presentare, prima del ricorso alla commissione tributaria, un reclamo all’Agenzia delle entrate.         

Pubblicato su: Il Mercatino - ottobre 2012. 

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