Autovelox e multe. Ecco come difendersi

Chiunque di noi abbia conseguito la patente di guida conosce (o dovrebbe conoscere) i limiti massimi di velocità da osservare sulle strade italiane. Essi comunque sono fissati dal codice della strada (articolo 142 comma 1) e sono: 130 km/h per le autostrade, 110 km/h per le strade extraurbane principali, 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e locali, 50 km/h per le strade urbane (con possibilità di elevarlo fino a 70 km/h). Le sanzioni previste per chi non osserva tali limiti sono indicate nei successivi commi 7 – 9 bis dello stesso articolo e l’eccesso di velocità può essere rilevato anche con appositi apparecchi fissi o mobili, i cosiddetti “autovelox”, che impietosamente registrano le nostre mancanze con una foto o una ripresa video del veicolo. A questo punto diventa davvero difficile trovare “scuse” per giustificare la violazione commessa, poiché – è il caso di dirlo – “foto canta”. A questo punto che si fa? Vediamo qui di capirne un po’ di più, prima di esaminare le modalità di difesa che ha il cittadino di fronte ad una multa elevata con l’autovelox. 
Gli autovelox. Gli apparecchi di rilevazione automatica della velocità devono essere del tipo approvato dal Ministero dei trasporti e vengono tarati considerando anche una tolleranza del 5%, con un minimo di 5 km/h. Essi possono essere utilizzati in postazioni fisse o mobili che, per l’articolo 142 comma 6 bis, devono essere ben visibili ed adeguatamente segnalate con l’uso di segnali appositi, anche luminosi. Le postazioni mobili poi possono ritenersi ben segnalate anche ricorrendo, se possibile, all’uso di veicoli di servizio con i colori istituzionali delle forze dell’ordine che stanno provvedendo in quel momento a rilevare la velocità dei veicoli. Quindi niente auto civetta nascoste in mezzo agli alberi o camuffate in altro modo. La legge, inoltre, non fissa un minimo di distanza tra il segnale e l’apparecchiatura di rilevazione della velocità, ma si stabilisce che tale distanza debba essere adeguata, in modo da garantire il preventivo avvistamento in relazione alla velocità di marcia. Così, salvo casi particolari, si può ritenere che la distanza adeguata sia quella indicata dall’articolo 79 comma 3 del regolamento al codice della strada per i segnali di prescrizione. È vero che gli apparecchi elettronici per il rilevamento della velocità devono essere sottoposti a controlli periodici, finalizzati alla loro perfetta taratura, ma è pure vero che la cassazione (II sezione civile), con la sentenza 14566 del 2007, ha stabilito  che nessuna disposizione di legge impone la taratura periodica o ogni volta che si usi dell’apparecchio, per cui se esso è omologato l’efficacia probatoria dell’autovelox opera fino a quando non venga accertato il contrario. Per l’accertamento della velocità con apparecchiature elettroniche è sempre necessaria la presenza dell’organo di polizia stradale, tranne quando gli autovelox sono collocati in autostrada e sulle strade extraurbane principali. In ogni caso, rilevata l’infrazione con l’apparecchiatura elettronica, si dovrà procedere – ove possibile – a fermare il veicolo, contestando immediatamente la violazione del codice della strada. In questo caso non è necessario esibire la foto o la ripresa video, perché basta il semplice accertamento appena compiuto dall’agente di polizia. Nel caso invece di contestazione differita, a tutela della privacy le foto e i filmati non sono allegati al verbale, ma l’interessato può prenderne visione presso gli uffici dell’ente accertatore.
Tutela contro il verbale. Se avete ricevuto un verbale per eccesso di velocità rilevata con l’autovelox, innanzi tutto bisogna accertarsi che la notifica sia avvenuta entro 90 giorni dall’infrazione, perché in caso contrario si estingue l’obbligo di pagare la multa. Fatto questo primo controllo, se si ritiene di essere nel giusto è possibile presentare ricorso al prefetto (entro 60 giorni) o al giudice di pace (entro 30 giorni). Il verbale per essere in regola dovrà contenere tutti gli elementi di cui all’articolo 383 del regolamento di esecuzione del codice della strada e cioè: l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui è avvenuta la violazione, le generalità del trasgressore e del proprietario del veicolo, il tipo e la targa del mezzo, gli estremi della patente di guida del conducente, la sommaria esposizione dei fatti, l’indicazione della norma violata. Si deve infine ricordare che la cassazione (sentenza 1911 del 2010) ha affermato che non è necessario che il verbale contenga l’attestazione che l’autovelox sia omologato e funzionante.

Pubblicato su: Il Mercatino - dicembre 2012.

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