C’è posto per Fido anche in condominio

Dicono le statistiche che in Italia in una casa su quattro c’è un animale domestico. Questo però spesso è motivo di lite con i vicini, soprattutto se si abita in condominio. Ma niente paura, perché dal 18 giugno i padroni di cani e gatti potranno tirare un sospiro di sollievo e non dovere più essere costretti a rinunciare a tenere con sé i loro beniamini a quattro zampe, temendo che un vicino troppo zelante possa proporre all’assemblea di condominio di vietare la presenza di animali nel palazzo.
La riforma del condominio, approvata di recente con la legge 220 del 2012 e che entrerà in vigore proprio il prossimo 18 giugno, stabilisce infatti la piena libertà per i condomini di tenere in casa un animale domestico. La novità impone di tenere conto di ciò nei nuovi regolamenti di condominio che verranno approvati da giugno in poi e di aggiornare quelli attualmente vigenti, che non potranno più vietare di tenere in casa un cane, un gatto o un criceto. Di contro si potrà, invece, continuare a limitare il possesso di animali esotici, come serpenti o iguane, che non possono certamente essere considerati “domestici”, secondo i nostri usi, anche se la distinzione tra animali domestici e non, non è sempre facile e non risolve del tutto i possibili problemi di convivenza tra uomini e animali in condominio. Infatti, come dobbiamo considerare i porcellini d’India? E le galline o le oche?
Comunque, la riforma del condomino ha modificato l’articolo 1138 del codice civile. Ed allora che fare? Vediamolo più da vicino. Innanzi tutto occorre distinguere tra regolamenti di natura contrattuale e regolamenti assembleari. I primi sono quelli approvati da tutti i condomini all’unanimità o quelli predisposti dall’originario proprietario-costruttore-venditore dell’immobile e poi inseriti nei rogiti di compravendita e così accettati da tutti gli acquirenti nel momento stesso dell’acquisto dell’immobile in condominio; i secondi sono invece quelli predisposti ed approvati a maggioranza dall’assemblea dei condomini. Se i regolamenti contrattuali attualmente in vigore nei condomini vietano di tenere in casa animali, questo divieto potrebbe - in astratto - continuare ad operare, poiché si tratta di un’eccezione voluta ed accettata all’unanimità da tutti i condomini. A meno che la questione di eliminare il divieto non venga sollevata anche da un solo condomino in assemblea, che potrà così discutere ed eventualmente approvare la modifica a maggioranza dei condomini e non all’unanimità, poiché si tratterebbe in questo caso dell’adeguamento di una norma privata (il regolamento di condominio) alla legge (il codice civile). 
Se, invece, è il regolamento assembleare a vietare di tenere in casa animali domestici, il divieto dovrebbe ritenersi in contrasto con la legge e quindi da cassare, modificando il regolamento condominiale in assemblea a semplice maggioranza.    
Ma se da una parte il nuovo articolo 1138 del codice civile ha risolto il problema degli animali in condominio dal punto di vista regolamentare, non mancheranno sicuramente occasioni di liti tra condomini, per l’esigenza di conciliare la libertà dei condomini di tenere in casa un animale domestico, con il diritto alla salute di chi soffre di allergie o altre malattie provocate dagli animali. E qui saranno i giudici a dovere trovare un equilibrio tra due opposti diritti.
A questo punto non bisogna dimenticare l’evoluzione della recente normativa, non solo nazionale. Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea riconosce infatti all’articolo 13 gli animali come esseri senzienti e la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata dall’Italia con la legge 201 del 2010, prevede che «l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare rue le creature viventi», affermando l’importanza degli animali da compagnia. Volendo ritornare a casa nostra, ricordiamo qui solo la legge 281 del 1991, che tutela gli animali da affezione, ed il codice penale, che agli articoli 544 bis e seguenti punisce i delitti contro il sentimento umano per gli animali. È evidente allora che il rapporto uomo-animale, non solo ha ormai ricevuto un riconoscimento normativo, sia nazionale che europeo, ma costituisce anche un interesse proprio dei cittadini da tutelare.  
Rimane in ogni caso la piena responsabilità del proprietario sul controllo e la custodia dell’animale domestico, soprattutto lungo le parti comuni dell’edificio.

Pubblicasto su: Il Mercatino - febbraio 2013.

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