Il canone di locazione va sempre pagato

L'inquilino non può sospendere o ridurre autonomamente il canone di locazione, adducendo una scusa o una giustificazione più o meno plausibile, perché esso va sempre pagato e l'eventuale riduzione può essere decisa solo dal giudice, al quale ci si deve rivolgere. Lo ha chiarito una recente sentenza della Corte di cassazione (n. 2099 del 29 gennaio scorso). Questi i fatti. Un inquilino si è opposto allo sfratto per morosità intimato dal padrone di casa, affermando che il mancato pagamento dei canoni era dovuto all'inadempimento del locatore, che non aveva provveduto a risolvere alcune infiltrazioni di umidità nell'appartamento. Sia il tribunale che la corte d'appello, con sentenza confermata dalla cassazione, hanno però convalidato lo sfratto, evidenziando come non fosse legittima la decisone unilaterale, adottata autonomamente ed arbitrariamente dall'inquilino, di sospendere il pagamento del canone di locazione, ciò perché esso è il principale obbligo contrattuale del conduttore, a cui lo stesso non può sottrarsi, se non quando venga a mancare completamente la controprestazione del locatore. Tale comportamento è infatti da escludersi, se il conduttore continua a godere dell'immobile locato. In caso contrario, si avrebbe un'alterazione dell'equilibrio tra le prestazioni reciproche delle parti del contratto di locazione (locatore e conduttore). Ma allora quando è possibile ridurre il canone di locazione? Solo in caso di inagibilità dell'immobile. In questo caso sarà però il giudice - a cui il conduttore deve rivolgersi - a decidere modalità e termini della riduzione del canone.

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