Gli accordi prematrimoniali sono validi

Gli accordi prematrimoniali, con i quali i futuri sposi stabiliscono come regolare i reciproci rapporti economici, in vista di un eventuale divorzio, sono validi. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con una sentenza della prima sezione civile del 21 dicembre 2012, n. 23713, che ha affermato la validità di questi patti tra nubendi stipulati anteriormente al matrimonio, così mutando il precedente orientamento negativo. Questa apertura dei supremi giudici consente così all’Italia di adeguarsi al panorama di altri paesi, dove gli accordi prematrimoniali sono ammissibili, specialmente nel caso di matrimoni tra persone aventi grandi patrimoni.
La decisone della Cassazione è un importante punto di rottura. Fino a poco tempo fa, infatti, la giurisprudenza era orientata nel dichiarare nulli gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici, anche in relazione al futuro ed eventuale divorzio. La nullità era giustificata dall’impossibilità e illiceità di stipulare contratti prematrimoniali, perché non è possibile negoziare ex ante, cioè prima del matrimonio, lo status di coniuge, così come è impossibile disporre discrezionalmente ed antecedentemente della somma che un coniuge dovrà corrispondere all’altro quale assegno divorzile. Con questa recente pronuncia, invece, la Cassazione ha mutato orientamento e ritiene valido l’accordo tra i nubendi, con il quale gli stessi stabiliscono - ora per allora - che, in caso di cessazione del vincolo matrimoniale, un coniuge deve dare all’altro un corrispettivo (nella fattispecie affrontata dai giudici romani, l’accordo stabiliva che un coniuge doveva cedere all’altro un immobile di sua proprietà, quale corrispettivo delle spese sostenute dall’altro per la ristrutturazione di altro immobile adibito a casa coniugale).
La possibilità di stipulare accordi prematrimoniali avrebbe anche il pregio di diminuire le separazioni giudiziali, di ridurre le spese processuali ed accorciare i tempi - oggi troppo lunghi - dei procedimenti di separazioni. Oggi, il più delle volte, i nubendi non si rendono conto che il vincolo matrimoniale importa sia diritti che doveri reciproci e, in una società in continua evoluzione, anche l’ordinamento giuridico dovrebbe prendere atto delle rinnovate esigenze nelle quali attualmente viviamo, adeguando le norme giuridiche alle necessità di vita quotidiana. In ogni caso, con l’accordo prematrimoniale non verrebbe meno il potere dell’autorità giudiziaria in materia di separazione, poiché la stessa avrà sempre la possibilità di determinare l’equità dei patti sottoscritti dai nubendi, anche al fine di tutelare il coniuge più debole economicamente e, soprattutto, i figli.
Sotto il profilo fiscale, poi, è da dire che la stessa Corte suprema ha affermato (sentenza 22 maggio 2002, n. 7493) che l'esenzione fiscale prevista per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, operano anche per tutti gli atti e le convenzioni che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare, sotto il controllo del giudice, i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge. In ogni caso, si suggerisce che questi patti prematrimoniali, per scontare tale esenzione fiscale, prevedano esplicitamente che l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli, contenuto negli stessi, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, costituendo in tal modo, talvolta, l'unica soluzione per dirimere controversie di carattere patrimoniale tra i coniugi in crisi.

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