Il nuovo congedo del papà lavoratore

Un giorno a casa obbligatoriamente, più altri due se lo vuole la moglie. Sono i nuovi permessi per i papà lavoratori dipendenti privati previsti dalla riforma Fornero, che vuole promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti dei genitori, imponendo ai papà di dedicarsi obbligatoriamente un giorno alle cure del bebè appena arrivato, più altri due se è d’accordo la consorte. I nuovi permessi si applicano alle nascite avvenute dal 1° gennaio di quest’anno e spettano solo ai neo papà lavoratori dipendenti privati, anche se adottivi o affidatari. Il congedo è obbligatorio ed è fruibile, a scelta del padre, nei primi cinque mesi di vita del figlio ed anche durante il congedo di maternità di cui stia godendo la madre, cioè nei tre o quattro mesi di astensione obbligatoria post partum. Il congedo di maternità, infatti, riconosce alla madre lavoratrice dipendente l’obbligo di astenersi dal lavoro per un totale di cinque mesi, da suddividere prima e dopo la nascita del bambino. Di solito la ripartizione è due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo, ma la lavoratrice può decidere diversamente. Ovviamente, poiché la legge impone adesso al papà di fruire del nuovo congedo «nei primi cinque mesi di vita del figlio», la sua astensione in contemporanea al congedo di maternità del coniuge potrà avvenire soltanto nel periodo post partum. Nei casi di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo del bambino al padre, quest’ultimo ha diritto al cosiddetto “congedo di paternità”, cioè ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice madre. Ma vediamo meglio come funziona questo nuovo congedo per i papà.
Il congedo è obbligatorio è di un solo giorno, mentre quello facoltativo dà l’opportunità al padre lavoratore dipendente privato di fruire di uno o due giorni di astensione dal lavoro, anche in maniera continuativa. Attenzione, però: a differenza dell’altro congedo (quello obbligatorio di 1 giorno), che spetta incondizionatamente, questo congedo facoltativo è subordinato alla scelta del proprio coniuge (la madre), anch’essa lavoratrice, di non fruire di altrettanti giorni (uno o due) del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del periodo post partum di astensione obbligatoria. Facciamo un esempio per capirci meglio. La madre ha diritto al congedo di maternità per cinque mesi. Poniamo che la nascita del bambino sia avvenuta il 1° gennaio 2013, cosicché ha diritto al congedo di maternità post partum per tre mesi, ossia fino al 1°aprile. Se il papà decide di fruire di un giorno del nuovo congedo facoltativo, la madre dovrà anticipare la fine del congedo di maternità al 31 marzo, mentre se il papà decide di fruire di entrambi i giorni a sua disposizione di congedo facoltativo, la madre dovrà anticipare la fine del congedo di maternità al 30 marzo. Bisogna sempre ricordare però che la fruizione del nuovo congedo facoltativo da parte del padre deve avvenire «entro i primi cinque mesi di vita del figlio» e quindi, nell’esempio che abbiamo fatto, entro il 31 maggio.
Entrambi i congedi – sia quello obbligatorio, che quello facoltativo - vanno fruiti per giornate intere di lavoro e non possono essere frazionati a ore. Nulla dice la legge nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente. Poiché la nuova misura, nella sostanza, si basa sullo scambio del congedo tra madre e padre (i giorni di congedo del padre vengono tolti alla madre), dovrebbe concludersi che il nuovo congedo non spetti ai papà che hanno il coniuge (la madre) non lavoratrice dipendente.
I due congedi del padre sono retribuiti e coperti da contribuzione. Infatti, il papà lavoratore dipendente privato ha diritto, per i giorni di congedo (sia obbligatorio che facoltativo), ad un’indennità giornaliera a carico dell’Inps, indennità corrisposta al lavoratore direttamente dal datore di lavoro, il quale poi la recupera mediante conguaglio con i contributi che deve versare mensilmente all’Inps.
Per entrambi i nuovi congedi (sia l’obbligatorio che il facoltativo) è prevista un’unica procedura di richiesta. Il padre interessato deve darne comunicazione in forma scritta al proprio datore di lavoro, specificando i giorni in cui intende fruirne. La comunicazione va fatta con un anticipo non inferiore a 15 giorni, se possibile sulla base della data presunta del parto. Il datore di lavoro comunica poi all’Inps le giornate di congedo fruite. Per il nuovo congedo facoltativo è previsto un adempimento aggiuntivo: il padre lavoratore deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruire del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre (uno o due), documentazione che andrà poi trasmessa anche al datore di lavoro della madre.
Questi nuovi congedi interessano soltanto i papà lavoratori dipendenti privati e, quindi, non ne possono fruire i dipendenti pubblici, perché la riforma Fornero si applica esclusivamente al settore privato.

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