Eccesso di velocità rilevato con apparecchiature fisse (speed check)

Spesso i comuni installano gli speed check, cioè quei box funzionanti in modo automatico, senza quindi un presidio di agenti, che rilevano l’eccesso di velocità dei veicoli ed appioppano le multe. Si tratta di procedure legittime? Vediamolo insieme.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha evidenziato, con un’apposita circolare, che per gli speed check non risulta concessa alcuna approvazione e, pertanto, l’unico impiego consentito per essi è quello che prevede l’installazione al loro interno di misuratori di velocità di tipo approvato. Solo in tali casi si applicano le disposizioni vigenti in materia di controllo della velocità previste dal codice della strada.
Il Ministero dell’interno, poi, ha a sua volta impartito istruzioni operative per le attività di controllo dei limiti di velocità, affermando che i dispositivi utilizzati per l’accertamento automatico delle violazioni, senza la presenza o l’intervento degli operatori di polizia stradale, devono essere approvati ed omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; inoltre, mentre sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali tali dispositivi possono essere sempre utilizzati, per le strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento spetta al prefetto, con proprio decreto, determinare i tratti di strada in cui è possibile l’attività di controllo remoto del traffico, finalizzata all’accertamento delle violazioni per eccesso di velocità. Le strade urbane di quartiere e le strade locali restano invece escluse dall’applicazione di questi strumenti automatici e, pertanto, su queste rimane l’obbligo di esercitare l’attività di controllo con l’intervento diretto degli organi di polizia stradale.
Andando sul punto, fatte le opportune distinzioni tra le varie strade, qualora l’accertamento non sia avvenuto con le modalità previste, chi ha ricevuto la multa per eccesso di velocità rilevato con gli speed check, può ricorrere, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, al prefetto, oppure, in alternativa, entro trenta giorni al giudice di pace. Il ricorso deve contenere i motivi di fatto e di diritto per cui si chiede l’annullamento del verbale, mentre non è indispensabile la testimonianza di terzi. Ma poiché il verbale di accertamento di violazioni del codice della strada fa fede sino a querela di falso delle attestazioni in esso contenute, circa i fatti constatati dall’agente accertatore, è necessario che il ricorso sia adeguatamente documentato affinché possa essere accolto.

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