Quando la lite in condominio diventa persecuzione

Lo sappiamo tutti, le liti di condominio affollano da sempre i tribunali civili, però da qualche anno stanno riempiendo anche le aule penali. Perché? Dopo l'introduzione nel nostro codice penale del reato di stalking (articolo 612 bis), sono stati denunciati parecchi casi di liti condominiali, che sono vere e proprie persecuzioni, che poco hanno a che fare con la semplice dialettica tra vicini di casa.
Lo stalking è un termine inglese per indicare una serie di comportamenti molesti e continui tenuti da un individuo che peseguita un'altra persona, generandole ansia e paura tali da compromettere il normale svolgimento della sua vita quotidiana. Lo stalking può consistere in appostamenti nei pressi del domicilio o degli ambienti comunemente frequentati dalla vittima, ripetute intrusioni nella sua vita privata con pedinamenti, telefonate oscene o indesiderate, invio di lettere, biglietti, posta elettronica, SMS e oggetti non richiesti, scritte sui muri o atti vandalici con il danneggiamento di beni... Nel nostro ordinamento è reato dal 2009.  
Ora pare che questi comportamenti molesti e persecutori si stiano diffondendo anche all'interno dei condomini. Così, invece di discutere ogni volta che ci si incontra in riunione o sull'uscio di casa o di fare un esposto al giudice per lamentare qualcosa, si preferisce una vendetta personale e diretta, che prosegue per diverso tempo, distruggendo l'esistenza degli altri. Però bisogna stare un po' attenti, per evitare di fare confusione e classificare come stalking una smplice discussione condominiale, anche piuttosto animata. Prima di parlare di stalking, infatti, occorre che gli atti molesti e persecutori siano ripetuti e che abbiano una gravità tale da provocare stati d'inquietudine e timore nella vittima, non certo semplici episodi di rumori o odori molesti a danni del vicino, anche se spesso il confine può essere molto sottile.
Allora che fare? Chi ritiene di essere vittima di stalking da parte di un vicino di casa piuttosto assillante, può fare una denuncia alla competente autorità di pubblica sicurezza che, se la riterrà fondata, potrà pure ammonire la persona accusata. Ma se ciò non dovesse bastare, allora sarà compito della magistratura procedere oltre, fino alla condanna penale del molestatore, che potrà essere punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.

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