Quando la pianta rampicante danneggia la proprietà privata

Può capitare che la semplice, graziosa piantina rampicante innestata in un’aiuola condominiale adiacente all’edificio col tempo vada a coprire l’intera facciata, invadendo finestre e balconi e diventando un elemento di arredo della stessa. L’estetica può anche essere gradevole, ma non sempre essa si traduce in un vantaggio per il singolo condomino, costretto a volte a sacrificare l’uso del suo balcone o a subire una ridotta luminosità nell’appartamento. Che fare allora?
Quando la pianta rampicante comincia a invadere in modo significativo la proprietà esclusiva del condomino, questi può pretendere una potatura della pianta, senza che ciò arrechi pregiudizio al vegetale. Non può, invece, chiederne la rimozione, essendo questa una decisione che va ad incidere, radicalmente modificandolo, sul decoro architettonico dell’edificio e che, quindi, richiede il consenso unanime dei condomini.
Ma se la pianta rampicante muore o causa danno ai singoli appartamenti o al condominio, è compito dell’amministratore provvedere alla sua potatura o al suo abbattimento, per evitare ulteriori danni ai singoli condomini, a terzi o all’intero edificio.

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