Tende da sole, condizionatori e zanzariere. Come fare in condominio?

Con l’arrivo della bella stagione si comincia già a pensare a schermare dagli eccessivi raggi di sole le nostre case o ad impedire a zanzare e pappataci di turbare i nostri riposi notturni, intrufolandosi - ospiti non graditi – negli appartamenti o a rinfrescare le afose giornate. E così ogni anno la domanda è sempre la stessa: vorrei installare una tenda da sole, un condizionatore o una zanzariera: devo chiedere il permesso al condominio? Posso fare liberamente? Si tratta di dubbi legittimi, nella misura in cui il comportamento del singolo condomino superi determinati limiti di conformità alle regole del decoro, di buon vicinato ed ai regolamenti condominiali (o comunali). Vediamo un po’ come muoversi, per non incappare in spiacevoli incidenti.
Prima di installare qualcosa è meglio informarsi. Ed allora bisogna innanzitutto fare riferimento al regolamento condominiale. Se questo è di natura contrattuale, cioè è stato predisposto dall’originario proprietario-costruttore-venditore del palazzo e poi inserito negli atti di compravendita e come tale accettato all’unanimità da tutti gli acquirenti-condomini, questo può contenere il divieto di modificare la facciata dell’edifico. In questo caso dimenticatevi zanzariere, tende, condizionatori e simili. Il regolamento contrattuale che vieta ogni modifica alla facciata impedisce, infatti, l’installazione o l’esecuzione di qualunque opera che possa modificarne la destinazione o l’aspetto originario. Per farlo occorrerà allora l’unanimità, cioè l’accordo di tutti i condomini, cosa difficile da raggiungere.     
Diversa è la situazione, invece, nel caso in cui il regolamento condominiale è assembleare, cioè è stato adottato a maggioranza dai condomini, in assenza di un regolamento contrattuale. In questo caso il divieto che serve a non alterare il decoro e l’estetica del palazzo è sì una limitazione, ma ci sono comunque margini di manovra, se il singolo condomino riesce a provare il contrario, cioè che la zanzariera o la tenda o il condizionatore non provocano alterazioni al decoro o all’aspetto della facciata. In questo caso, basta una decisione presa a maggioranza dei condomini. A questo proposito una particolarità riguarda le tende da sole, se queste devono essere installate sul balcone ed agganciate a quello soprastante o sulla facciata. Nel primo caso, occorre il permesso del proprietario del piano superiore (e quindi del balcone); nel secondo caso, invece, cioè quando bisogna agganciare le tende direttamente alla facciata, bisogna chiedere (ed ottenere) il consenso del condominio, che non può negarlo se la tenda non peggiora l’estetica del palazzo.
Comunque, regolamento contrattuale o no, in presenza di norme regolamentari che richiedono il preventivo nulla osta dell’assemblea condominale è sempre bene agire in tal senso, chiedendo - prima di fare i lavori – il permesso e contestando l’eventuale decisione negativa impugnandola davanti al giudice competente, sempre – ripetiamolo – che si tratti di regolamento assembleare e provando che l’opera non leda il decoro della facciata. Al riguardo l’articolo 1122 del codice civile, come modificato dalla recente riforma condominiale (legge 11 dicembre 2012, n. 220), che entrerà in vigore proprio il 18 giugno, prevede proprio che in questi casi è bene informare preventivamente l’amministratore, il quale ne riferirà poi alla prima assemblea dei condomini utile. 
In mancanza di indicazioni di qualsiasi tipo, è evidente che il condomino può agire liberamente, installando la tenda, la zanzariera o il condizionatore. Sarà allora compito del condominio a doversi attivare per dimostrare l’alterazione del decoro architettonico dell’edificio, cioè il peggioramento estetico dello stesso, che deve però tradursi in un danno economico, cioè in un deprezzamento delle parti comuni e/o dei singoli appartamenti, causato dalla tenda, dalla zanzariera o dal condizionatore del vicino. Una prova, com’è evidente, tutt’altro che facile da dimostrare.
E così, se non si abita in un palazzo di particolare pregio storico o artistico e se non ci sono norme molto rigide nei regolamenti condominiali, il singolo condomino può sempre agire senza particolari problemi, rispettando sempre il buon senso e le regole di buon vicinato.
In ogni caso, al di là dei regolamenti condominiali e dei rapporti di buon vicinato, prima di istallare qualcosa è sempre opportuno controllare pure i regolamenti edilizi comunali, che possono anche prevedere limitazioni alle istallazioni di tende, condizionatori o zanzariere sugli edifici.   

Pubblicato su: Il Mercatino - giugno 2013. 

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