Furto auto senza indennizzo se il parcheggio è incustodito

Il gestore dell'area di sosta a pagamento, che piazza all'ingresso il cartello "parcheggio incustodito", non è responsabile in caso di furto dell'auto. Lo ha deciso la Corte di cassazione (3 sezione civile, sentenza n. 14067/13).
Questi i fatti. Un utente di un parcheggio multipiano incostudito ha subito il furto della propria autovettura. Ha chiesto allora il risarcimento dei danni al gestore dell'area, ritenendolo responsabile per omessa custodia. In primo grado il tribunale ha bocciato la domanda, perché oggetto del contratto concluso dall'automobilista con il parcheggio era solo il godimento dello spazio di sosta e non anche la custodia del bene. Diversamente, però, ha deciso la corte d'appello, ritenendo che nel caso di specie si era perfezionato un contratto atipico di parcheggio, per il quale il gestore era obbligato ad assicurare sia la messa a disposizione di uno spazio per il parcheggio, che la custodia del veicolo, secondo la normativa del contratto di deposito. La Corte suprema ha però modificato il verdetto, perché la gestione di aree di parcheggio a pagamento per conto del comune, non comporta anche l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli parcheggiati, se l'avviso "parcheggio incustodito" è esposto in modo chiaro prima della conclusione del contratto, cartello che consente di inquadrare l'accordo tra l'utente che immette il veicolo nell'area ed il gestore come negozio atipico di parcheggio incustodito e non come deposito, con conseguente obbligo di custodia. Nulla così è dovuto all'automobilista per il furto subito della propria autovettura.

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