La perdita di possesso del veicolo si registra al Pra

Chi perde la propria auto per un furto o per una truffa o a causa di un provvedimento dell’autorità giudiziaria o amministrativa può evitare di pagare il bollo chiedendo l’annotazione al Pra, il Pubblico registro automobilistico, della perdita di possesso. In questo modo il proprietario del veicolo rimarrà sempre tale, ma non sarà più tenuto a pagare il bollo per i periodi successivi al momento in cui si è verificato l’evento. Come procedere?
La perdita del possesso. La perdita di possesso del veicolo può verificarsi per vari motivi: furto o rapina del veicolo, appropriazione indebita, truffa, provvedimenti dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, eventi catastrofici, ecc.
Furto, rapina, appropriazione indebita. In caso di furto o rapina o appropriazione indebita del veicolo, che si ha quando ci si appropria di beni altrui di cui si ha solo il possesso, per annotare la perdita di possesso occorre produrre al Pra la denuncia (o la querela in caso di appropriazione indebita) fatta alle competenti autorità di polizia. In caso di truffa, bisogna però distinguere. Se l’atto di vendita è stato regolarmente compilato con le forme previste dalla legge e trascritto al Pra, il venditore non può chiedere direttamente la perdita di possesso, ma deve prima rivolgersi al giudice per ottenere l’annullamento della vendita o la restituzione del veicolo e solo dopo chiederne la trascrizione. Ed in attesa della decisione del giudice, si può chiedere l’annotazione della domanda giudiziale al Pra. Se l’atto di vendita, invece, non è stato trascritto, il venditore vittima della truffa, che è ancora intestatario del veicolo, può chiedere l’annotazione della perdita di possesso allegando la denuncia della truffa. Dopo l’annotazione al Pra, l’eventuale atto di vendita posto in essere dal truffatore non potrà essere trascritto, né può essere chiesta la radiazione del veicolo per esportazione.
Provvedimenti giudiziari e amministrativi. Alcuni provvedimenti amministrativi o giudiziari possono pure determinare una limitazione della disponibilità del veicolo da parte dell’intestatario. È il caso, ad esempio, del sequestro penale del veicolo. Il sequestro amministrativo previsto dal codice della strada, invece, non è trascrivibile, ma il suo proprietario non può utilizzare comunque il veicolo e può chiedere l’annotazione al Pra della perdita di possesso. Ancora, a seguito di un giudizio civile o penale la sentenza può disporre che l’intestatario del veicolo ne ha perduto il possesso, oppure che è avvenuto un trasferimento della proprietà in favore di un altro soggetto. In questi casi il venditore rimasto intestatario può richiedere l’annotazione della perdita di possesso sulla base della sentenza.
Altri casi di perdita di possesso. Coloro che hanno perduto per rottamazione, vendita, esportazione, consegna per la rivendita, ecc. il possesso di un veicolo, ma ne sono rimasti ancora intestatari, perché per vari motivi non sono state trascritte le relative formalità, possono chiedere l’annotazione della perdita di possesso, presentando al Pra una dichiarazione sostitutiva che indica i fatti e le modalità di perdita di possesso.  
Eventi naturali e incendio. Per i veicoli danneggiati in seguito ad eventi naturali, come terremoti o alluvioni, o dopo un incendio, recuperato il veicolo da parte delle competenti autorità o del proprietario, esso dovrà essere rottamato e solo dopo si potrà chiedere la sua radiazione dal Pra. Se, invece, non è possibile effettuare la radiazione per il mancato rinvenimento del veicolo, l’intestatario può richiedere l’annotazione della perdita di possesso sulla base di un provvedimento emesso dalle competenti autorità.
E se dopo la perdita di possesso si rientra in possesso della propria auto? È possibile che, dopo avere annotato al Pra la perdita di possesso del veicolo, ad esempio per furto, il proprietario lo ritrova, che si fa? Entro 40 giorni dal rientro in possesso del veicolo il proprietario deve chiedere al Pra l’annotazione del nuovo evento, in modo da potere di nuovo iniziare a pagare il relativo bollo.

Pubblicato su: Il Mercatino - agosto 2013.

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