Infortuni, istruzioni per l’uso

A tutti può capitare di finire con la macchina dentro una buca stradale e rompere il semiasse, oppure di scivolare sul marciapiede unto d’olio. In questi casi, si può agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Ma come? Vediamolo insieme.
Quando si subisce un danno dovuto alla scarsa manutenzione di una strada, di un marciapiede o di una proprietà pubblica, il responsabile del danno è certamente l’ente territoriale che ha in custodia quel bene (il comune, la provincia o la regione). Ci troviamo in questo caso di fronte ad un danno da mancata custodia e manutenzione del bene, obblighi che ricadono su chi ne è proprietario o custode. Il suo fondamento giuridico lo troviamo nel codice civile, agli articoli 2043 e 2051. Il primo articolo stabilisce che qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Il successivo articolo 2051, invece, dice che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Ecco, allora, che solo in questi casi, cioè solo se si verificano queste condizioni si ha un danno ingiusto, che andrà risarcito.     
Il risarcimento. Il cittadino che ha subito un danno ingiusto, dipendente da un’insidia imprevedibile ed inevitabile, ha diritto ad essere risarcito, ma deve dimostrare che il danno è realmente dovuto ad una cattiva o mancata condotta dell’amministrazione pubblica, che è proprietaria del bene o che lo ha in custodia, la quale non ha osservato i suoi obblighi di custodia e manutenzione e ha causato il danno. È però necessario dimostrare prima di tutto la propria ordinaria diligenza. Così, ad esempio, in caso di incidente con danno alla propria auto causato da una buca sulla strada, si deve dimostrare innanzitutto che la velocità del veicolo era entro i limiti stabiliti per quel tratto di strada e che il pericolo non era prevedibile né evitabile, perché non visibile né segnalato. In ogni caso, per l’articolo 2947 del codice civile, il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni si prescrive in cinque anni dalla data del fatto, cioè il danneggiato ha cinque anni di tempo per chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Cosa fare? In caso di incidente d’auto dovuto ad una buca presente sulla strada, scivolone sul ghiaccio o sull’olio, frana, caduta dai mezzi pubblici, fiume che esonda, bisogna seguire una procedura ben precisa per potere dimostrare di avere subito ingiustamente un danno e per ottenere poi il risarcimento. Innanzitutto occorre chiamare i carabinieri o la polizia; poi fare delle foto dei luoghi e dei mezzi danneggiati; se possibile cercare dei testimoni che hanno assistito al fatto e che, magari, conoscono bene la zona e sanno che proprio lì c’è quell’insidia o trabocchetto non segnalati ed inevitabili usando la normale diligenza; andare infine al pronto soccorso o, se non si è in grado di muoversi, chiamare un’ambulanza. Fatto ciò, occorre poi individuare il proprietario o il gestore del bene o del servizio, al quale chiedere il risarcimento dei danni subiti ed avviare la relativa pratica assicurativa, se il proprietario o gestore del bene o servizio è in possesso di una polizza infortuni ed aspettare un po’ di tempo (ma non troppo…). Comunque, nel caso in cui non si abbia una risposta entro un paio di mesi, è opportuno rivolgersi ad un legale, che possa seguire degnamente la pratica senza fare scadere i termini di prescrizione di cinque anni, come abbiamo già detto. In ogni caso, il consiglio è sempre quello di farlo fin dall’inizio, per evitare perdite inutili di tempo e per esaminare più attentamente i fatti, perché a volte potrebbe non valere neppure la pena avanzare le pratiche di risarcimento, per l’esiguità del danno o perché agendo da soli ci si potrebbe accontentare di un risarcimento inadeguato in relazione ai fatti. La richiesta di risarcimento dei danni subiti va fatta sempre con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’ente responsabile. Nella stessa lettera occorre anche indicare le esatte generalità del danneggiato, la data, il luogo e l’ora dell’accaduto, descrivere i fatti ed i danni subiti, indicare gli eventuali testimoni. Alla richiesta andranno allegati – se si hanno – anche le ricevute e le fatture per le riparazioni (o i relativi preventivi) ed eventuali referti medici. Qualora dopo la lettera di richiesta del risarcimento dei danni non si riesce ad ottenere nulla, sarà necessario rivolgersi al giudice competente, iniziando una causa civile per risarcimento danni, che però prevede tempi lunghi. Ecco perché, come già, detto è opportuno valutare bene se il gioco valga davvero la candela… soprattutto in caso di danni di poca entità.

Pubblicato su: Il Mercatino - settembre 2013.

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