L’affitto viene meno se è stato nascosto un vizio essenziale

Il proprietario che ha nascosto i difetti dell’abitazione affittata non può appellarsi alle clausole contrattuali per limitare la propria responsabilità. Lo ha deciso dì recente la Cassazione (sentenza n. 19806/2013), secondo cui il locatore risponde dell’occlusione dello scarico e dell’inutilizzabilità dei servizi igienici, se al momento della stipula del contratto nulla è stato detto al conduttore. Il vizio occultato, infatti, è a carico del proprietario e le clausole di gradimento del bene - contenute nel contratto - non operano se i difetti lo rendono inidoneo all’uso. Per la Cassazione, infatti, il patto con cui si limita o si esclude la responsabilità del locatore per i vizi della cosa locata non ha effetto, se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore o se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa stessa. Quindi clausole di esonero da responsabilità inserite nel contratto non hanno effetto se dietro di esse c’è la mala fede del proprietario.

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