Il diritto di abitazione. Una soluzione in un periodo di crisi?

In periodo di crisi gli italiani si ingegnano come possono, pur di recuperare denaro contante, anche vendendo la proprietà della propria casa e riservandosi il diritto di abitazione sulla stessa. È questa una soluzione che i proprietari di alloggi, soprattutto se anziani e senza eredi, stanno sempre più valutando, recuperando così soldi da spendere ed acquistando anche l’indubbio vantaggio che il diritto di abitazione non è suscettibile di espropriazione, a differenza della nuda proprietà, che è sempre aggredibile da parte dei terzi creditori. Il diritto di abitazione è previsto nel codice civile (articoli 1022 e seguenti) e consiste nel diritto di usare una casa come abitazione, limitatamente però ai bisogni propri e della propria famiglia. È un diritto strettamente legato al soggetto a favore del quale è costituito, che può essere solo una persona fisica determinata. Non ha un contenuto rigido, ma può estendersi o ridursi nel tempo, in relazione all’elasticità dei bisogni propri e della famiglia del titolare del diritto. Se costituito con atto notarile trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari, il diritto di abitazione sarà destinato a gravare sulla proprietà del bene e sarà opponibile a tutti successivi acquirenti o aventi causa del proprietario. Pertanto, il diritto di abitazione è insuscettibile di autonoma espropriazione ed il creditore del titolare del diritto di abitazione non può sottoporre ad espropriazione forzata il diritto di abitazione stesso spettante al proprio debitore, a differenza del creditore del proprietario dell’immobile su cui grava il diritto di abitazione, che potrà sempre procedere coattivamente nei suoi confronti, pignorando la proprietà del bene. Alla morte del titolare del diritto di abitazione, questo scomparirà e la proprietà ridiventerà piena, senza bisogno di ulteriori atti. Una bella occasione per acquistare un immobile a prezzo più basso, purché si abbia la pazienza di attendere – ma non augurare – la morte del titolare del diritto di abitazione.  

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