La donazione – parte prima

Una domanda che spesso ci poniamo è se sia meglio rinviare la distribuzione dei nostri beni a parenti ed amici alla nostra morte con un testamento, oppure farlo subito in vita con la donazione. Sotto il profilo pratico non ci sono grandi differenze, cambia solo il momento in cui passano i beni da un soggetto ad un altro: con la donazione subito, quando è in vita il donante; con il testamento dopo la morte del testatore. Sotto il profilo fiscale, però, ci sono differenze tra donazione e testamento, perché se è vero che alle successioni e alle donazioni si applicano le stesse imposte, il momento in cui si pagano è diverso, perché alla donazione si applicano le norme fiscali in vigore al momento in cui viene sottoscritto il relativo atto; alla successione, invece, si applicheranno quelle vigenti al momento della morte del disponente, che potrebbero essere diverse, sia in senso favorevole, che peggiorativo. Qui proveremo a dare tutte quelle informazioni utili a chi volesse già disporre in vita di tutto o parte del proprio patrimonio con la donazione.
Cos’è la donazione? La donazione è quel contratto con il quale un soggetto – detto donante – arricchisce per spirito di liberalità, cioè senza pretendere in cambio alcunché, un altro soggetto – detto donatario – trasferendogli un proprio bene o assumendo un obbligo nei suoi confronti. Così la
donazione può attuarsi in diversi modi: con il trasferimento al donatario della proprietà di beni mobili o immobili appartenenti al donante; col trasferimento di un altro diritto reale (usufrutto, abitazione, diritto di superficie, servitù); con la costituzione di un nuovo diritto reale (usufrutto, abitazione, diritto di superficie, servitù) su beni del donante; con l’assunzione da parte del donante di un obbligo nei confronti del donatario (ad esempio, l’obbligo di corrispondergli, senza ricevere un corrispettivo, una rendita vitalizia, cioè una somma di denaro per tutta la sua vita); con la liberazione del donatario da un obbligo che egli ha nei confronti del donante (ad esempio, il donante rinuncia ad un credito che vanta nei confronti del donatario)...
Le ragioni della donazione. Le ragioni per cui si fa una donazione possono essere molte: affetto, beneficenza, riconoscenza verso il donatario… Non sono donazioni, invece, le liberalità d’uso, cioè quei gesti di liberalità che si fanno di solito in occasione di servizi resi o in conformità agli usi, come i regali che si scambiano i fidanzati o amici e parenti a Natale.
L’oggetto della donazione. Possono costituire oggetto di donazione tutti i beni mobili e immobili ed i diritti che possono arricchire il patrimonio del donatario: case, terreni, denaro, crediti, aziende, opere d’arte, azioni, moto, auto, natanti, aerei… Per espresso divieto di legge, invece, i beni futuri non possono essere oggetto di donazione e ciò perché il donante deve essere consapevole del valore e della consistenza dei beni e dei diritti di cui dispone con la donazione.
Chi può donare. Possono fare donazione solo coloro che hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. Sono, pertanto, incapaci di donare i minori, gli inabilitati, gli interdetti, le persone soggette ad amministrazione di sostegno. Possono donare pure le persone giuridiche, pubbliche o private, quindi le società, le associazioni, gli enti pubblici...
Il donatario. Chiunque può ricevere una donazione. Ovviamente gli incapaci (minori o interdetti) potranno accettare la donazione solo tramite i loro legali rappresentanti (genitori, tutore, curatore, amministratore di sostegno), autorizzati dal giudice tutelare. È ammessa anche la donazione a favore di nascituri già concepiti o a favore di figli non ancora concepiti di una persona vivente al momento della donazione.
La forma della donazione. La donazione deve essere fatta obbligatoriamente per atto pubblico, ricevuto da un notaio in presenza di due testimoni. La donazione è un contratto e, quindi, la proposta del donante deve essere accettata dal donatario. Non occorre, invece, l’atto pubblico per le donazioni di cose mobili di modico valore. La modicità del valore non va però valutata in maniera assoluta, ma in relazione alle condizioni economiche del donante. Così la donazione di un braccialetto di diamanti per chi è ricchissimo potrebbe essere considerato di modico valore… Le donazioni di beni immobili, invece, dato l’importante valore che di solito hanno, richiedono sempre l’atto pubblico a prescindere dal valore del bene donato.

Pubblicato su: Il Mercatino - ottobre 2013.

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