Il matrimonio si può annullare se il coniuge è fragile psicologicamente

Può essere delibata, cioè riconosciuta in Italia, la sentenza di nullità del matrimonio ecclesiastico emessa dal Tribunale della Sacra rota di Roma perché un coniuge aveva una personalità disturbata, che gli impediva di assumere gli impegni del matrimonio. Lo ha deciso la Corte di cassazione (I sezione civile, 6 novembre 2013, n. 24967), secondo la quale il disturbo della personalità di un coniuge, che comprometteva le sue facoltà intellettive, accertate dal perito giudiziale in corso di causa davanti al tribunale ecclesiastico, vanno sempre valutate e prese in considerazione dal giudice italiano per la delibazione della sentenza di nullità del matrimonio ecclesiastico. La corte d'appello, invece, non aveva tenuto conto di tali valutazioni, proprio perché rese innanzi ad un tribunale ecclesiastico, considerato “straniero”.

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