La donazione – parte seconda

Nella prima parte abbiamo parlato della donazione, del suoi scopo, di chi può farla e di come farla. Qui continueremo l’analisi di questo utile strumento di trasmissione dei beni.
La donazione modale. È la donazione gravata da un onere a carico del beneficiario a favore dello stesso donante o di terzi (esempio, la donazione di un immobile con l’onere a carico del donatario di prestare assistenza al donante (o a terzi indicati nell’atto) vita natural durante).
La revoca della donazione. La donazione, in caso di ripensamento da parte del donante, può essere revocata solo chiedendolo al giudice e solo in due casi: 1) per ingratitudine, quando il donatario abbia commesso reati gravi nei confronti del donante o dei suoi congiunti; 2) per sopravvenienza di figli da parte del donante. Non possono comunque essere revocate le donazioni fatte per remunerare il donatario o secondo gli usi o fatte in relazione a un determinato matrimonio.
La donazione indiretta. Lo scopo della donazione, cioè arricchire un altro soggetto per liberalità, cioè senza che vi sia alcun obbligo che lo imponga, può essere raggiunto anche indirettamente, con un atto diverso dalla donazione. Si ha allora la donazione indiretta. Sono esempi di donazione indiretta: la rinunzia all’usufrutto fatta senza corrispettivo, il contratto a favore di terzo, l’adempimento di un obbligo altrui, la vendita a prezzo notevolmente inferiore al valore del bene, l’intestazione di beni a nome altrui. È quest’ultima l’ipotesi più frequente. Si pensi al caso in cui si acquista un immobile con denaro dei genitori intestandolo però al figlio. Qui i genitori hanno voluto donare al figlio la casa, pagandone però direttamente il prezzo al venditore, ed usando un atto di compravendita (tra il figlio acquirente ed il venditore), piuttosto che una donazione del bene al figlio. Di solito in questi casi il notaio specifica nell’atto di compravendita che il prezzo di acquisto del bene è stato pagato dai genitori.
La donazione e la tutela dei legittimari. Il nostro ordinamento riserva a determinati soggetti, detti
legittimari (il coniuge, i figli e gli ascendenti del defunto), una quota di eredità - detta legittima - della quale non possono essere privati per volontà del defunto, sia che egli abbia fatto testamento o donazione. Così, se un legittimario viene privato, in tutto o in parte, della sua quota di legittima per effetto di un testamento o di una donazione effettuata in vita dal defunto, può far valere – dopo la morte del defunto - il proprio diritto ad ottenere la quota di legittima che gli spetta, con un’apposita azione giudiziaria, detta azione di riduzione, da esercitare entro 10 anni dalla morte del testatore o del donante. I legittimari però possono rinunciare all’azione di riduzione dopo la morte del soggetto della cui eredità si tratta.
Gli aspetti fiscali della donazione. In caso di donazione il donatario deve pagare l’imposta di donazione per i beni e i diritti ricevuti, che si applica solo al valore eccedente la franchigia che spetta in base al rapporto di parentela intercorrente tra donante e beneficiario. Così se il beneficiario è coniuge o parente in linea retta del donante, l’imposta di donazione si applica solo alla parte di valore del bene o del diritto donato che eccede 1 milione di euro. Se il beneficiario è fratello o sorella del donante, l’imposta di donazione si applica solo alla parte eccedente 100 mila euro. Se beneficiario è un soggetto portatore di handicap, l’imposta di donazione si applica solo alla parte che supera 1 milione e mezzo di euro. Le aliquote dell’imposta di donazione sono del 4%, se beneficiari sono il coniuge e i parenti in linea retta del donante, del 6%, se beneficiari sono gli altri parenti, dell’8% per tutti gli altri soggetti. Se la donazione riguarda beni immobili, si applicano anche l’imposta di trascrizione del 2% e l’imposta catastale dell’1%. In ogni caso l’atto di donazione deve essere registrato e si paga la relativa imposta. Sono esclusi dall’imposta di donazione i trasferimenti a favore dello Stato, di enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, di Onlus. Non sono soggetti a imposta le donazioni di veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, i trasferimenti di aziende familiari a favore dei discendenti o del coniuge, purché i beneficiari proseguano l’esercizio dell’impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.
Agevolazioni per la prima casa. Nel caso in cui oggetto della donazione è una casa e questa è l’immobile di residenza del donatario, sono dovute allo Stato l’imposta di trascrizione nella misura del 2% e l’imposta catastale nella misura dell’1%.
 
Pubblicato su: Il Mercatino - novembre 2013.

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