Servitù di elettrodotto

Il gestore dei servizi elettrici deve spostare a sue spese l’elettrodotto quando il proprietario del fondo servente deve costruire sul proprio terreno. Lo ha deciso di recente il tribunale di Catania (sentenza 11 novembre 2013). Ecco i fatti. Una cooperativa edilizia ha ottenuto l’approvazione di un programma per la realizzazione di alcuni alloggi su un terreno su cui insisteva una linea di elettrodotto e quindi una servitù in favore del gestore dei servizi elettrici. Poiché non si è riusciti a trovare un accordo per lo spostamento dell’elettrodotto, la coop ha chiesto al giudice la condanna della società elettrica alla rimozione della servitù e al risarcimento dei danni causati dal blocco dei lavori edili per tutta la durata della trattativa non andata a buon fine. In materia l’articolo 122 del regio decreto legge 775 del 1933, nel caso in cui il proprietario intenda eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, attribuisce al titolare del fondo servente un diritto allo spostamento della servitù di elettrodotto. Se però le linee sono inamovibili, al titolare del fondo servente spetta solo il risarcimento del danno per l’asservimento del suo immobile all’elettrodotto. Stando a queste premesse, il tribunale di Catania ha allora condannato il gestore a rimuovere i cavi elettrici a sue cure e spese, oltre al risarcimento del danno subito dalla cooperativa per il ritardo nell’esecuzione dei lavori.

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