Controlli sulle mail dei lavoratori

Il controllo sulle mail dei lavoratori e sugli accessi ad Internet può essere disposto solo con le dovute garanzie. Tale controllo, infatti, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970), perché realizza un potenziale controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, e richiede la procedura di concertazione sindacale o, in mancanza di accordo, l’autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro (Dtl). Qui si tratta di contemperare due opposte esigenze: il potere direttivo dell’imprenditore e il diritto del lavoratore al rispetto per la propria privacy. Così giurisprudenza e Garante della privacy riconoscono il diritto del datore a controllare la corretta esecuzione della prestazione lavorativa, ma lo Statuto dei lavoratori pone limiti ai controlli di tipo “umano” e così – ad esempio - le guardie giurate possono essere usate in azienda solo per finalità di tutela del patrimonio, ma non per controllare la prestazione dei lavoratori, gli accertamenti sanitari e le ispezioni fisiche possono avvenire solo nel rispetto di precise garanzie per il lavoratore… I controlli a distanza per mezzo di apparecchiature sono soggetti poi alla procedura di legittimità (accordo sindacale o autorizzazione della Dtl). Il Garante in proposito ha emesso linee guida, in cui si prescrivono specifiche modalità, senza le quali il controllo diventa illegittimo: chiarezza e divulgazione delle regole di comportamento, trasparenza delle procedure, gradualità nei controlli, proporzionalità e pertinenza degli interventi rispetto alla gravità dei sospetti e congruità delle reazioni. 

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