La revoca del licenziamento

La legge 28 giugno 2012, n. 92, meglio nota come “riforma Fornero”, ha profondamente modificato la disciplina dei licenziamenti, con particolare riguardo a quelli individuali, consentendo, tra l’altro, al datore di lavoro di revocare il licenziamento precedentemente intimato. Il licenziamento è un atto unilaterale recettizio, cioè che acquista efficacia non appena giunge a conoscenza della controparte, cioè del lavoratore. Esso è revocabile, purché la revoca giunga a conoscenza dei lavoratore prima dell’atto di licenziamento. Se ciò accade, nessun problema. Ma se il lavoratore ha già avuto conoscenza del licenziamento e riceve lo stesso la revoca, che succede? Prima della riforma Fornero la revoca era sempre possibile, ma per la giurisprudenza prevalente era necessario che il lavoratore rinunciasse ad impugnare il licenziamento, anche riprendendo il suo lavoro. Con la nuova legge, invece, dal 2012 il datore di lavoro può revocare il licenziamento entro 15 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione con la quale il dipendente ha impugnato il licenziamento, perché il licenziamento va sempre impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta. Se la revoca del licenziamento avviene entro 15 giorni dall’impugnazione, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca. In caso contrario, dopo la revoca si avrà un nuovo rapporto di lavoro. 

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