L'APE, l'Attestato di prestazione energetica vale per tutti gli atti

L'APE, l'Attestato di prestazione energetica degli edifici, è stato introdotto dal decreto legge 63 del 2013, convertito poi nella legge 3 agosto 2013, n. 90. Essa prevede che l'APE deve essere allegato – a pena di nullità – a tutti i contratti di vendita di immobili, agli atti di trasferimento a titolo gratuito degli stessi (come la donazione) ed ai nuovi contratti di locazione. Anche se  la legge indica espressamente a quali atti allegare l’APE, il Consiglio nazionale del notariato ha esteso l'obbligo dell'APE anche a tutti quegli atti che abbiano comunque ad oggetto un bene immobile, non solo – quindi - alla compravendita, ma anche alla permuta, all’assegnazione di alloggi ai soci delle cooperative edilizie, alla datio in solutum, alla transazione, al conferimento di edifici in società, alla costituzione di una rendita vitalizia, alla donazione, all'atto costitutivo del fondo patrimoniale e della comunione legale, all’adempimento di un’obbligazione naturale, al trust. 

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