Vietato mettere in bacheca i nomi dei condomini morosi

L'amministratore di condominio non può mettere in bacheca i nomi dei condomini morosi o altri dati sensibili degli stessi. Eventuali comunicazioni personali dovranno, quindi, essere effettuate in modo da tale da salvaguardare la privacy dei condomini ed evitare il rischio che terzi estranei al condominio vengano a conoscenza di tali informazioni destinati ai singoli condomini. Così nelle bacheche condominiali possono essere affissi solo avvisi di carattere generale, come ad esempio anomalie o mancato funzionamento degli impianti comuni. Il singolo condomino, invece, oltre alle informazioni che lo riguardano personalmente, può conoscere anche le spese e le morosità degli altri proprietari, sia in assemblea sia facendone espressa richiesta all’amministratore. Lo prevede il nuovo articolo 1129 del codice civile. In questo caso prevale sempre il dovere di trasparenza nella gestione condominiale e l’eventuale opposizione della privacy, per impedire la conoscenza di queste informazioni da parte dei condomini, è conseguentemente fuori luogo.
Ma se è vero che non si possono divulgare a terzi informazioni sulle spese o sulle morosità dei condomini, per l’articolo 63 delle disposizioni attuative al codice civile ai creditori del condominio che ne fanno richiesta, l’amministratore è obbligato a comunicare i dati dei condomini morosi.
Tra i dati sensibili dei condomini che l’amministratore deve gestire, oltre a debiti e crediti degli stessi verso il condominio, vanno inseriti anche i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, i numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica dei condomini. I dati relativi alla salute, oppure quelli giudiziari dei singoli condomini, invece, potranno essere trattati dall’amministratore solo nel caso in cui siano indispensabili per una corretta gestione condominiale, come nel caso della necessità di conoscere la disabilità di un condomino per potere poi abbattere con una delibera condominiale le barriere architettoniche. Il mancato rispetto di queste prescrizioni da parte dell’amministratore, a seconda dei casi, comporterà l’inutilizzabilità dei dati personali trattati, il blocco o divieto del trattamento disposti dal Garante della privacy, l’applicazione di sanzioni amministrative o penali, oltre naturalmente all'eventuale risarcimento dei danni in favore del condomino leso.

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