L’Ape cambia ancora

Le regole sulla certificazione energetica degli immobili sono cambiate di nuovo nel giro di pochi mesi. Vi ricordate cosa abbiamo detto in un precedente post? Bene, è cambiato tutto. Con il decreto «destinazione Italia» (decreto legge 145/2013), dal 24 dicembre scorso non è più necessario allegare l’Ape, l’Attestato di prestazione energetica, al nuovo contratto di locazione per le singole unità immobiliari. L’obbligo rimane solo per le locazioni di interi edifici, oltre che per i trasferimenti a titolo oneroso degli immobili. Può stare pure tranquillo anche chi ha stipulato un contratto di locazione successivamente al 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge 90/2013, che disponeva l’obbligo di allegare l’Ape a pena di nullità del contratto stesso, perché il contratto viene ora sanato con il pagamento di una sanzione pecuniaria, che sostituisce la nullità in precedenza stabilita. Comunque, con l’entrata in vigore del decreto «destinazione Italia» gli obblighi non vengono azzerati del tutto, perché il locatore ora deve informare il conduttore sulla prestazione energetica dell’immobile locato e l’Ape va, in ogni caso, messo a disposizione dell’inquilino ancor prima di concludere il contratto di locazione, cioè nel momento in cui iniziano le trattative dirette alla conclusione del contratto di locazione. L’adempimento dell’obbligo di informativa va documentato attraverso l’inserimento nel contratto di un’apposita clausola, con cui il conduttore dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica del bene. La mancata dichiarazione comporta una sanzione da 1000 a 4000 euro (da ridurre alla metà per i contratti di durata inferiore a tre anni), posta in capo ad entrambe le parti in via solidale, che in ogni caso non ha valore di sanatoria perché il proprietario deve comunque provvedere agli obblighi di legge. L’obbligo delle dichiarazioni energetiche riguarda solo i contratti che si stipulano per la prima volta, restando quindi escluse le proroghe, le cessioni e le successioni dei contratti ed i nuovi contratti non soggetti a registrazione, quelli cioè con durata non superiore a 30 giorni all’anno. Non si deve poi dimenticare che, in caso di offerta di vendita o di locazione dell’immobile, gli annunci devono riportare anche l’indice di prestazione energetica dell’edificio e la classe energetica corrispondente.

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