Luce e gas

La liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica e del gas ha ampliato le possibilità di scelta e di risparmio degli utenti, i quali oggi possono valutare le varie offerte e scegliere la migliore sotto il profilo della qualità e del costo. L’attivazione di un contratto di fornitura avviene spesso per telefono o Internet o con la visita a domicilio di un incaricato delle società fornitrici e, trattandosi di contratti conclusi a distanza o fuori dei locali commerciali della ditta, l’utente è maggiormente tutelato ed ha la possibilità di recedere dal contratto entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione o dalla ricezione della conferma scritta dell’ordine.
Per quanto riguarda la bolletta, essa deve essere chiara e completa in ogni sua voce e deve indicare dettagliatamente le quote fisse e quelle variabili di vendita e distribuzione del prodotto energetico. In caso di controversia tra utente e fornitore, l’utente deve prima inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno un reclamo alla ditta fornitrice del gas o dell’elettricità, indicando ciò che contesta. Trascorsi 40 giorni senza alcuna risposta o se la risposta è insoddisfacente, si può fare reclamo in carta libera all’Autorità per l’energia per e-mail, fax o posta, utilizzando anche uno dei moduli presenti sul suo sito web. Fatto il reclamo, l’Autority dà sempre una risposta e può anche adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti dei produttori. È pure possibile usare il servizio di conciliazione dell’Autorità, che consiste in una procedura volontaria e gratuita per la risoluzione delle controversie tra fornitori e consumatori, evitando così i tempi lunghi e gli alti costi del ricorso al giudice, a cui l’utente insoddisfatto potrà sempre rivolgersi.
Un altro aspetto delle forniture è il rischio, in caso di mancato pagamento, di subire la riduzione o la sospensione del servizio elettrico o del gas. Al riguardo la società fornitrice dovrà far pervenire all’utente, tramite lettera raccomandata, una messa in mora. L’utente avrà a disposizione almeno 20 giorni per regolarizzare la propria posizione, decorsi infruttuosamente i quali il fornitore potrà procedere alla sospensione dopo ulteriori tre giorni.
Per quanto riguarda i tempi di conservazione delle bollette, la dizione “le fatture precedenti risultano pagate” non costituisce di per sé prova certa dell’avvenuto pagamento. Così si applica qui la prescrizione quinquennale ed è consigliabile conservare le ricevute di pagamento delle utenze per almeno cinque anni.

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