Morosità dell’inquilino e reddito del proprietario

L’inquilino è moroso? Purtroppo dovete continuare a pagare lo stesso l’Irpef anche sui canoni non riscossi, perché la morosità dell’inquilino non esonera il proprietario da questo obbligo. Per il cosiddetto “criterio di cassa”, i redditi delle persone fisiche vanno dichiarati ed assoggettati a tassazione soltanto nell’anno in cui avviene la loro materiale percezione. L’eccezione è prevista per i redditi fondiari, cioè per quelli derivanti da immobili, ai quali l’imposta si applica nel momento in cui si verifica la loro maturazione. Così, basta il semplice possesso dell’immobile, anche se dato in locazione, perché si produca un reddito. In questo caso, quindi nel caso di un immobile dato in locazione, anche se l’inquilino non paga più i canoni di locazione, il locatore dovrà sempre dichiararli, anche se non li ha percepiti, perché è ancora in vita il contratto di locazione. Questa è la regola che, come si può notare, è molto penalizzante per il proprietario dell’immobile. Esistono però dei temperamenti, ma solo in questi casi: 1) che la locazione riguardi un immobile a uso abitativo; 2) che i canoni non pagati derivino dalla morosità del conduttore; 3) che la morosità sia accertata dal giudice nel corso di un processo per sfratto per morosità. Questi tre requisiti devono essere tutti presenti, per cui se si tratta di un immobile commerciale o se la morosità non è ancora accertata dal giudice, non si potrà applicare l’eccezione e prevarrà sempre la regola, ossia bisogna dichiarare anche i canoni non pagati e pagarne le imposte. Nel caso in cui il contratto di locazione dovesse cessare prima della sua scadenza naturale, si ha l’obbligo di darne tempestiva comunicazione all’autorità tributaria, in modo da renderla edotta del mancato incasso dei canoni e quindi del mutato status reddituale del proprietario dell’immobile.

Commenti