Divieto di uso del contante per le locazioni. Alcune precisazioni

E' stata la legge di stabilità (legge 147/2013, articolo 1, comma 50) ad introdurre - a partire da quest'anno - il divieto di usare il contante per il pagamento dei canoni di locazione per le unità abitative di qualsiasi importo. Si tratta - com'è evidente - di un divieto "più severo" di quello previsto in generale dalla normativa antiriciclaggio, che prevede il divieto di pagamenti in contanti per somme superiori a 999,99 euro. Questa la regola. Il ministero del tesoro ha però adesso invertito la rotta, cancellando in via interpretativa l'obbligo normativo di usare forme di pagamento tracciabili dei canoni di locazione ad uso abitativo. Che significa? Da ora in poi si può continuare a pagare in contanti il canone di locazione per immobili abitativi fino ad un importo di euro 999,99. Per evitare i pagamenti in nero basta documentare le transazioni tra proprietario e inquilino, cioè i pagamenti dei canoni, con una "prova documentale" qualunque essa sia, purché chiara, inequivoca e idonea. Basta allora una ricevuta firmata dal locatore che attesta di avere incassato il canone. Possono adesso tirare un sospiro di sollievo inquilini e proprietari di case affittate, per i canoni mensili inferiori ai mille euro.

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