Le sanzioni in condominio

La legge sulla riforma del condominio (legge 220 del 2012) prevede anche la possibilità di applicare sanzioni pecuniarie ai condomini che violano le regole. La sanzione può però essere applicata solo nel caso in cui nel regolamento di condominio ci sia un richiamo, magari anche in via indiretta, all’articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile, non rientrando nei poteri dell’assemblea condominiale – né dell’amministratore - stabilirla, se non all’unanimità. E neppure può essere consentito introdurre nel regolamento, o deliberare a maggioranza in assemblea, sanzioni diverse da quelle pecuniarie. In ogni caso oggi violare le regole condominiali può costare caro. La riforma infatti ha elevato l’importo delle multe che possono essere applicate in condominio dalle 100 lire previste nel codice civile (cioè appena 5 centesimi!), a 200 euro, che possono diventare anche 800 in caso di recidiva, cioè quando il comportamento contestato e sanzionato diventi abituale, ripetuto. Con il decreto “destinazione Italia” (decreto legge 145 del 2013), poi, è stato individuato il soggetto che può applicare la sanzione: l’assemblea dei condomini, che dovrà decidere con almeno la maggioranza degli intervenuti, che rappresentino la metà del valore dell’edificio. In ogni caso – come detto – la sanzione sarà applicabile solo se prevista nel regolamento condominale. Comunque, prima di arrivare ad applicare la sanzione al condomino “discolo”, sembra opportuno fare intervenire l’amministratore, perché evidenzi la violazione e cerci di trovare una soluzione. Ma se il regolamento non dice nulla ed il tentativo di conciliazione dell’amministratore non va a buon fine, che si fa? Occorre necessariamente rivolgersi al giudice di pace, iniziando una causa dall’esito e dal costo incerti. In presenza di sanzioni previste nel regolamento, invece, è compito dell’amministratore applicarle al condomino, senza una preventiva delibera di autorizzazione dell’assemblea.  

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