L’inquilino può chiedere i canoni versati in più anche dopo sei mesi

Il conduttore può chiedere la restituzione di quanto versato in più al locatore anche dopo il decorso di sei mesi dal rilascio dell’immobile, sempre nel rispetto dei termini di prescrizione decennale. Lo ha detto la Corte di cassazione (sentenza 2829 del 7 febbraio 2014), escludendo che l’articolo 79 comma 2 della legge 392 del 1978 (la legge sulle locazioni) limiti ad un breve lasso di tempo (sei mesi) la possibilità per il conduttore di chiedere indietro al locatore le somme pagate in più. Ciò significa che, se il conduttore lascia decorrere i sei mesi dall’avvenuto rilascio dell’immobile prima di richiedere la restituzione delle maggiori somme pagate rispetto a quelle dovute, non perde comunque il suo diritto a chiedere indietro i soldi, perdendo solo la possibilità di richiedere le somme già colpite dalla prescrizione decennale. Se così non fosse - aggiungono i giudici romani – questo termine breve (sei mesi) sarebbe a scapito del solo conduttore ed a vantaggio del locatore. Il termine semestrale per l’azione di ripetizione delle somme illegalmente corrisposte al locatore, decorre dalla data in cui l’immobile viene posto concretamente nell’effettiva disponibilità del locatore, anche se tale data non coincide con quella eventualmente stabilita tra le parti per il rilascio del bene. E la consegna delle chiavi della casa di solito rappresenta il momento in cui il locatore riottiene la piena disponibilità dell’immobile, indipendentemente dal fatto che in casa ci sia rimasto ancora qualche suppellettile del conduttore. 

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