No all’accesso ai veicoli su un prato condominale

E' innovazione vietata l'apertura di un accesso per i veicoli su un'area condominiale destinata a prato, perché il passaggio dei mezzi ne comprometterebbe la natura. Lo ha deciso la Corte di cassazione (sentenza n. 54/2014). La decisione affronta il problema delle innovazioni sulle parti comuni dell’edificio. Quando un condomino apporta un’innovazione sulle parti comuni, a favore della propria unità condominiale, si applica l’articolo 1102 del codice civile, per il quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso; in questo caso può pure apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. In caso contrario, quando c’è un’alterazione dell’uso o un vantaggio solo esclusivo, si ricade nella fattispecie delle innovazioni vietate, poiché potrebbero costituire sulle parti comuni una servitù a favore del proprio bene ed ai danni delle parti comuni. Al riguardo la fattispecie affrontata dai giudici romani rientra in quei casi di trasformazione di magazzini condominiali in autorimesse, perché più appetibili, modificando l’ingresso al bene da pedonale in carraio. Al riguardo la Cassazione con questa sentenza ha confermato che l’innovazione deve ritenersi legittima se il passo carrabile si affacci su un’area pubblica, su un’area privata già destinata al transito veicolare o su cortile senza una destinazione specifica. In caso contrario si tratterebbe di una innovazione vietata.      

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