Stop ai rumori molesti in condominio

Una delle principali fonti di discussione fra condomini è rappresentata dal rumore proveniente dai vicini o dagli impianti condominiali, come l'ascensore, la caldaia o l'autoclave. Se la fonte del rumore proviene dai vicini, occorre rivolgersi a loro e trovare, se possibile, una soluzione condivisa, per evitare altrimenti il ricorso al giudice. Nei casi, invece, in cui la fonte del rumore sono gli impianti condominiali, il problema va denunciato all’amministratore di condominio, unico responsabile della gestione degli impianti comuni che, per verificare il rispetto dei limiti massimi di rumorosità consentiti dalla legge, si può rivolgere a un tecnico competente in acustica o al comune, che inoltrerà poi la richiesta all’Arpa, l'Agenzia regionale di protezione ambientale. Se l’amministratore non dovesse intervenire o prendere provvedimenti adeguati in un tempo ragionevole, non rimane altro da fare che ricorrere al giudice di pace, facendo causa al condominio.
Ma stabilire quando il limite della normale tollerabilità è superato non è facile, perché lo stesso è variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona. In ogni caso, se il rumore degli impianti rimane entro i livelli massimi fissati dalle normative di tutela ambientale, ciò non costituisce circostanza sufficiente a escludere l’intollerabilità delle immissioni nel caso concreto mentre, al contrario, il superamento di questi livelli deve ritenersi senz’altro illecito. Secondo i giudici, però, per valutare se un rumore supera o meno il limite di legge è necessario effettuare due misurazioni: una relativa all’immissione di rumore, quando cioè la sorgente da esaminare è funzionante, e una relativa al cosiddetto “rumore di fondo”, quando in pratica la sorgente del rumore non è funzionante, ma bisogna tenere conto del rumore dell'ambiente circostante. L’immissione di rumore non deve superare il limite massimo della normale tollerabilità, che è uguale a 3 decibel oltre il rumore di fondo. Ma bisogna sempre ricordare che i rumori degli impianti possono cambiare nel tempo in relazione a una molteplicità di fattori (frequenza d’uso della fonte, sua manutenzione, intensità volumetrica, modifica del rumore di fondo, ecc.).
In ogni caso, comunque, il condomino ha sempre il diritto di godere la tranquillità della propria casa, senza subire rumori molesti, anche se questa sia confinante con il vano caldaia o l'ascensore. In questi casi, come del resto è accaduto realmente, il giudice può ordinare al condominio l’esecuzione di opere atte a eliminare i rumori o a ridurli entro i limiti della tollerabilità, come – ad esempio – collocare la centrale termica su un pavimento galleggiante o installare pannelli fonoassorbenti o altro. Se poi il ricorso all’installazione di tali rimedi non risolve lo stesso i problemi del singolo condomino, non rimane altro che ordinare la rimozione della fonte del rumore intollerabile, collocandola altrove.
E veniamo ad un caso concreto di un ascensore rumoroso, che supera la soglia della normale tollerabilità. Una condomina aveva citato dinanzi al giudice di pace il proprio condominio, in persona dell’amministratore, perché fossero dichiarate illegittime le immissioni acustiche provenienti da1l’ascnsore condominiale e, quindi, ne fosse ordinata la cessazione, con condanna alla realizzazione di tutte le opere necessarie ad insonorizzare l'ascensore. Il giudice, in parziale accoglimento della domanda, ha riconosciuto l’illegittimità delle immissioni acustiche provenienti dall’ascensore, ordinandone la cessazione e demandando all’assemblea di provvedere
all’attuazione dei rimedi indispensabili allo scopo. Il condominio ha impugnato la sentenza in appello, ma anche qui è stata confermata la decisione di primo grado, ulteriormente avallata dalla Corte di cassazione (II sezione civile, 6 novembre 2013, n. 25019). I giudici romani hanno affermato che i criteri per la determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore di cui al dpcm del 1 marzo 1991, pur riguardando il territorio, possono essere utilizzati come parametri di riferimento anche per stabilire l’intensità la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati, come nel caso concreto dell'ascensore. Tali criteri, inoltre, debbono essere considerati anche come limite minimo e non massimo per accertare la normale tollerabilità. Nel caso di specie era stato accertato il superamento della normale tollerabilità del rumore dell'ascensore. Così alla fine i giudici hanno dato ragione alla condomina, bloccando l'ascensore rumoroso. 

Pubblicato su: Il Mercatino - aprile 2014.

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