Come difendersi dalle cartelle pazze – prima parte


La questione delle “cartelle pazze” nel nostro Paese è una tematica molto scottante, soprattutto perché il cittadino si sente vessato e con le spalle al muro, perché si vede recapitare avvisi di pagamento e cartelle esattoriali e spesso non riesce a capire né a ricordare perché deve pagare. La sensazione che si prova è di sentirsi in trappola. Per carità, pagare le tasse, i contributi, le multe è il dovere di ogni cittadino ma, in un periodo di crisi economica come questo, un sistema di recupero crediti così forzoso rende la vita davvero difficile ai consumatori. Così occorre spendere due parole per spiegare il meccanismo delle cartelle di pagamento.
Gli enti impositori (Agenzia delle entrate, comuni, prefetture), nel caso di mancato pagamento di tributi, contributi, multe, ecc., provvedono a notificare il verbale o l’avviso di accertamento, invitando il cittadino a regolarizzare la sua posizione. Se il contribuente, nei termini indicati dal documento che gli è stato inviato, non impugna davanti al giudice l’atto né provvede al pagamento delle somme indicate, il relativo accertamento diviene definitivo e l’ente impositore che lo ha emesso e inviato al cittadino procede con l’iscrizione a ruolo delle somme dovute. Ma cos’è il ruolo? Si tratta di un elenco che contiene i nominativi dei debitori e le somme dovute, elenco che verrà trasmesso poi all’agente della riscossione, che darà avvio al successivo iter previsto dalla legge: predisposizione e notifica delle cartelle; riscossone delle somme e versamento alle casse dello Stato e degli altri enti impositori, previa trattenuta di una percentuale (l’aggio); in caso di mancato pagamento, avvio dell’esecuzione forzata (iscrizione ipotecaria sui beni immobili del contribuente-debitore, fermo amministrativo dell’autovettura, pignoramento dei beni mobili e immobili e dello stipendio). Così la cartella di pagamento è l’atto che l’agente della riscossione invia ai contribuenti per il recupero dei crediti vantati dagli enti creditori. Ma occorre precisare che, a partire dall’1 ottobre 2011, gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate sono diventati esecutivi e, quindi, sostituiscono la cartella di pagamento per i crediti erariali maturati dal periodo d’imposta che va dal 2007 in poi e relativi alle imposte sui redditi (Irpef e relative addizionali, Ires, ritenute, imposte sostitutive, tassazione separata), dell’Irap e dell’Iva. Così, con il nuovo meccanismo, l’agente della riscossione con raccomandata semplice spedita all’indirizzo presso il quale è stato notificato l’avviso di accertamento, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. Ciò vuoi dire che per i tributi appena ricordati la cartella di pagamento non verrà più notificata e, decorsi 180 giorni dall’affidamento in carico degli agenti della riscossione, gli stessi procederanno direttamente con l’esecuzione. Quindi, state attenti. In ogni caso il contribuente che reputa di non dover pagare nulla, si deve opporre subito agli atti ricevuti proponendo ricorso. Ma vediamo cosa fare quando ci viene notificata una cartella di pagamento.
1. Verificare la tipologia del tributo che l’ente impositore ritiene dovuto;
2. calcolare il termine entro il quale proporre ricorso (20, 30 o 60 giorni dalla notifica) ed il giudice davanti al quale proporlo (giudice di pace, commissione tributaria o tribunale);
3. verificare con attenzione la correttezza delle generalità indicate e del codice fiscale, l’anno di riferimento del debito e il riferimento a un precedente atto di accertamento (per esempio il verbale notificato), l’indicazione dei responsabile del procedimento;
4. verificare la data in cui è stato iscritto il ruolo. Se alla base della cartella vi è per esempio una multa e sono decorsi due anni dall’iscrizione a ruolo, il credito potrebbe essere prescritto e non dovete pagare nulla;
5. verificare se il credito è prescritto o no. La legge prevede per ogni tributo o sanzione un determinato termine prescrizionale, che può variare a seconda dell’imposizione di cui si tratta;
6. se si riceve un accertamento esecutivo dall’Agenzia delle entrate è consigliabile rivolgersi subito ad un legale per presentare eventualmente ricorso.
Questi i controlli da fare. Ma se viene notificata una cartella di pagamento emessa sulla base di un ruolo iscritto a seguito di un avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate e l’importo del tributo per il quale si procede è inferiore a 20mila euro, è opportuno rivolgersi a un professionista, perché potrebbe esserci la necessità di mettere in atto, obbligatoriamente, il tentativo di mediazione/reclamo prima di poter proporre ricorso alla commissione tributaria.
Pubblicato su: Il Mercatino - maggio 2014.

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