Come difendersi dalle cartelle pazze – seconda parte


Abbiamo visto nella prima parte cosa è una “cartella pazza” ed il meccanismo di emissione delle cartelle di pagamento. Abbiamo pure indicato alcuni suggerimenti da seguire quando arriva a casa una cartella esattoriale. Oggi vogliamo continuare il nostro dialogo sull’argomento, suggerendo in ogni caso, anche se non si è ancora ricevuto nulla, di fare dei periodici controlli per sapere se ci sono a proprio carico eventuali cartelle di pagamento iscritte a ruolo di cui non abbiamo avuto conoscenza. È sufficiente così presentarsi a uno sportello dell’ente di riscossione e chiedere l’estratto della situazione debitoria e copia delle eventuali relate di notifica, nonché verificare l’esistenza di azioni esecutive in atto, tutto ciò per risolvere prima possibile eventuali controversie ed evitare di trovarsi spiazzati. In ogni caso, dopo avere effettuato tutte le verifiche del caso e prestato la massima attenzione, si giunge alla conclusione che la cartella deve essere comunque pagata, allora è possibile chiedere all’agente della riscossione la rateazione del pagamento, in caso contrario bisognerà proporre tempestivamente ricorso. La rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate (6 anni), presentando un’apposita domanda in carta libera e la documentazione che attesti la temporanea situazione di difficoltà economica del cittadino. Per rateazioni inferiori a 20mila euro è sufficiente una semplice autocertificazione, mentre per quelle superiori a 50mila euro non è più necessario presentare garanzie. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda sia rate costanti sia rate variabili di importo crescente per ciascun anno. In caso di evidente peggioramento della situazione economica del contribuente, la rateazione può essere prorogata soltanto una volta, sempre fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. La proroga deve essere chiesta prima della scadenza delle rate e sempre con domanda scritta rivolta all’agente della riscossione. Se invece decidiamo di non pagare e vogliamo fare ricorso, non dimentichiamo che ci sono termini diversi (20, 30 o 60 giorni) per presentarlo e giudici differenti (giudice di pace, tribunale o commissione tributaria). In ogni caso, nelle more del giudizio, può essere chiesta la sospensione della procedura esecutiva in corso.    
Il fermo amministrativo. A proposito di procedura esecutiva, abbiamo parlato nella prima parte di fermo amministrativo dell’automobile. Ricordiamo che esso non può essere disposto per piccole somme di denaro (legge 106 del 2011) e deve essere obbligatoriamente preceduto dal preavviso da parte dell’agente di riscossione. Per esempio: se si tratta del mancato pagamento di una multa, la comunicazione del fermo deve essere preceduta dalla notifica del verbale. Così bisognerà verificare presso una sede della concessionaria addetta alla riscossione se c’è stata l’effettiva notifica del preavviso prima e della cartella esattoriale poi. Se effettivamente presso lo sportello dell’agenzia di riscossione risulta che ci sia stata «conoscenza legale» di questi documenti, ossia l’agente di riscossione ha attivato il corretto iter di invio dei vari avvisi e cartelle, non rimane altro da fare che pagare, anche chiedendo una rateizzazione del pagamento e la cancellazione del fermo amministrativo. Se, invece, dopo aver controllato allo sportello risulti che non è mai stato ricevuto nulla, né tantomeno è stata mai commessa alcuna infrazione, allora il fermo potrà essere immediatamente revocato, denunciando l’accaduto anche alla polizia o ai carabinieri e alla Procura della Repubblica, per abuso d’ufficio. Dopo bisognerà portare le denunce e un’autodichiarazione presso una sede dell’agente di riscossione e pretendere l’immediata cancellazione del fermo amministrativo. Ma se venisse negata la cancellazione del fermo, si può fare ricorso o al giudice di pace, al tribunale o alla commissione tributaria, tenendo sempre presente che i termini sono di 30, 20 o 60 giorni, a seconda della tipologia di sanzione che ha provocato il fermo (multa, tributo).
Potrebbe anche accadere che il fermo amministrativo si riferisca a multe già pagate. In questo caso, documenti alla mano, ci si reca dall’agente di riscossione e si pretende lo sgravio della cartella di pagamento e la cancellazione del ruolo. I casi in cui realmente il cittadino non abbia mai ricevuto nessun tipo di notifica da parte dell’agente di riscossione sono rari.
Pubblicato su: Il Mercatino - giugno 2014.

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