Breve storia delle aree condominiali adibite a parcheggio


Il sempre più crescente numero di automobili in circolazione, a partire soprattutto dagli anni '60 e dal conseguente boom economico, ha posto il problema di trovare adeguati spazi dove parcheggiarle all'interno degli spazi condominiali o nelle immediate vicinanze. Mentre possiamo lasciare da parte quest'ultimo problema, che riguarda approcci urbanistici comunali, affronteremo qui la questione dei diversi interventi del legislatore succedutisi nel tempo, per assicurare ai condomini spazi adeguati dove parcheggiare le loro autovetture. E' però necessario fare un po' di ordine in materia per capirci meglio.

Fino all'1 settembre 1967, quando gli edifici in condominio ancora non avevano raggiunto il numero considerevole degli anni successivi, era possibile realizzare in ambito condominiale aree destinate a parcheggio per uso esclusivo dei condomini o da vendere liberamente a terzi estranei. Dopo tale data però con la cosiddetta "legge ponte" il legislatore ha imposto ai costruttori di lasciare uno spazio per le autovetture, con un vincolo di destinazione, in modo da essere utilizzati solo dai condomini. Essi sono pertinenze delle singole unità immobiliari, ma - secondo i giudici che hanno affrontato la materia - possono essere venduti separatamente, purché non vengano sottratti al loro uso originario da parte dei condomini.
Dopo il 16 dicembre 2005, per effetto della legge 246, gli spazi condominiali destinati a parcheggio possono essere venduti liberamente ad estranei, perché non più gravati da un vincolo pertinenziale con l'appartamento cui facevano riferimento.
Nel 1989 la cosiddetta legge Tognoli (legge 122) dà ai condomini la possibilità di realizzare nel sottosuolo degli edifici o nei locali posti al piano terra parcheggi da destinare a pertinenza dei singoli appartamenti. Anche questi parcheggi possono essere venduti separatamente dagli appartamenti, purché siano destinati a pertinenza di un altro immobile.
Infine, venendo ai nostri giorni, dopo la legge di riforma del condominio (legge 220 del 2012) i condomini, con la maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresentino pure almeno i 500 millesimi, possono realizzare parcheggi da destinare a servizio delle singole unità immobiliari o dell'intero edificio. Si tratta quindi di beni che dovrebbero essere (e rimanere) parti comuni dell'edificio condominiale e quindi inalienabili.

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