Il conto corrente condominiale è pignorabile


Il conto corrente condominiale è pignorabile dai creditori del condominio. Lo ha stabilito il tribunale di Reggio Emilia (sentenza 16 maggio 2014), nella prima decisione che interviene sulla questione della responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni contratte dal condominio, decidendo che i creditori possono aggredire il conto corrente condominiale per ottenere ciò che è loro dovuto. La vicenda affronta il problema dei crediti condominiali, dove ci sono due posizioni contrapposte: da un lato c’è l’esigenza di certezza da parte dei condomini in regola con i pagamenti,  che debbono essere sicuri di non dovere pagare pure per gli altri condomini morosi; dall’altra parte, invece, c’è la necessità per i creditori del condominio di individuare con certezza i soggetti da aggredire in caso di non pagamento del dovuto. E questo tema è poi legato alla natura solidale o parziaria delle obbligazioni condominiali. Prima della riforma del condomino (legge 220 del 2012) i giudici avevano sempre parlato delle obbligazioni condominiali come solidali, con la conseguente responsabilità verso i creditori del condomino anche dei condomini in regola con i pagamenti, ai quali poteva essere chiesta dai creditori l’intera somma, con la possibilità - per chi avesse pagato - di agire in regresso nei confronti degli altri condomini condebitori. Ma ad un certo punto la Corte di cassazione a sezione unite, con la sentenza 9148 del 2008, ha sposato l’interpretazione contraria, onerando così i terzi creditori del condominio di individuare i condomini morosi, nei confronti dei quali soltanto sarebbe stato possibile agire per ottenere il pagamento di quanto dovuto. Con la riforma del condominio ci si aspettava, allora, una risposta al problema da parte del legislatore, in modo da risolvere una volta per tutte questo dilemma. Ma non è stato così ed anzi il nuovo articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, da un lato ha obbligato i terzi creditori del condominio ad agire nei confronti dei condomini non in regola con i pagamenti, chiedendo all’amministratore di fornire i loro nominativi, ma ha pure previsto che, in caso di infruttuosa esecuzione nei confronti dei morosi, i creditori possano agire anche verso gli altri condomini in regola con i versamenti. Si tratta, evidentemente, di una soluzione ibrida, che non sembra corrispondere né al modello della solidarietà né a quello della parziarietà delle obbligazioni del  condominio verso terzi. Un altro dubbio non risolto dalla riforma condominiale del 2012 è quello della possibilità di pignorare il conto corrente condominiale, dove vanno a confluire le somme versate dai condomini in regola con i pagamenti. Ci si è chiesti, allora, se alla luce del nuovo articolo 63 non dovesse essere dichiarata l’impignorabilità del conto corrente condominiale, che proprio rappresenta il “salvadanaio” dei condomini in regola, dovendo il creditore agire prima nei confronti dei condomini morosi.
In questo quadro si inserisce adesso la decisione del tribunale di Reggio Emilia. Rivediamo i fatti per capirci meglio. Il creditore di un condominio, ottenuta una sentenza di condanna contro il debitore moroso (il condominio stesso), aveva pignorato il conto corrente condominiale aperto presso una banca. L’amministratore aveva proposto opposizione, affermando che in base al nuovo
articolo 63 il creditore avrebbe dovuto agire prima nei confronti dei condomini morosi. Il giudice emiliano ha però dato ragione al creditore, ritenendo proprio che l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile ammette l’azione esecutiva del creditore nei confronti del conto corrente condominiale ed affermando che con esso si realizza una forma di autonomia patrimoniale e gli importi in esso raccolti sono sottratti alla disponibilità dei singoli condomini e vengono utilizzati secondo la volontà volta per volta espressa dalla maggioranza assembleare. Solo in mancanza di fondi nel conto corrente il creditore potrebbe agire pro quota nei confronti dei singoli condomini morosi e solo dopo – in caso di impossibilità a farsi pagare - contro quelli in regola con i pagamenti.
Ma un’altra possibile soluzione c’è. E sarebbe quella per la quale il creditore prima avrebbe dovuto agire nei confronti dei condomini morosi e solo dopo, in caso di insufficiente soddisfacimento del suo credito, sul conto corrente condominale, dove sono state versate le quote dei condomini in regola con il pagamento.

Pubblicato su: Il Mercatino - settembre 2014.

Commenti