La tassa rifiuti si paga anche per il garage

La tassa rifiuti va pagata anche se si riferisce ad un garage dove la presenza dell’uomo sia sporadica o c'è un uso marginale dell’immobile. Lo ha deciso la Corte di cassazione (sentenza 33/2015, VI sezione civile tributaria). Secondo i giudici la legge impone ai comuni di istituire la tassa annuale su base tariffaria, che grava su chiunque occupi o conduca immobili, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui i servizi sono istituiti, compresi quindi anche i garage (articoli 62 e 64 del decreto legislativo 507/1993). La tassa, in pratica, è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, purché questo sia istituito e ci sia la possibilità di utilizzarlo, salvo che il comune non autorizzi il contribuente allo smaltimento secondo altre modalità. Resta sempre a carico del contribuente l’onere di provare le condizioni per beneficiare dell’esenzione prevista per alcune aree detenute o occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione (e cioè che le stesse siano inidonee alla produzione di rifiuti o che vi si formino rifiuti speciali al cui smaltimento provveda il produttore a proprie spese), perché l’esenzione costituisce un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. In questo modo, con riferimento a garage e autorimesse, vi è una presunzione legale di produttività di rifiuti, derivante dal fatto stesso dell’occupazione o della detenzione di locali e aree. Si ricorda che questa posizione conferma altre precedenti pronunce della Cassazione (sentenze 8313/2010 e 238/2009; ordinanza 6899/2014).

Fonte: Il sole 24 ore.

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