Arrivano separazione e divorzio facile


A fine 2014 hanno fatto il loro debutto la separazione ed il divorzio “facile”, cioè più brevi, più semplici, meno costosi. Il decreto legge 132 del 2014, convertito nella legge 10 novembre 2014, n. 162, ha infatti permesso ai coniugi in crisi di separarsi o di divorziare (se già separati), senza necessariamente rivolgersi al giudice o all’avvocato, ma puntando ad un accordo, con il fine anche di alleggerire la giustizia civile. La riforma non ha stravolto completamente le vecchie norme (rimangono così sempre in piedi i tre anni dalla separazione per chiedere il divorzio; c’è ancora la possibilità della separazione e del divorzio “tradizionali”), ma ha reso (o dovrebbe rendere?) la procedura più snella. Vediamo un po’ che succede adesso.
La separazione consensuale e il divorzio congiunto. Qui non c’è nessuna novità. Se c’è un accordo tra i coniugi che decidono di separarsi sulle condizioni della separazione (affidamento e mantenimento dei figli, assegno al coniuge economicamente più debole, assegnazione della casa familiare, ecc.), entrambi possono presentare tramite un solo avvocato comune ai due un ricorso al tribunale, nel quale sono contenute le condizioni per la  separazione. Il giorno dell’udienza il presidente del tribunale tenterà la conciliazione della coppia, fallita la quale omologherà l’accordo, autorizzando i coniugi a vivere separati. Da questo momento decorrono i tre anni necessari per poi chiedere il divorzio, con un ricorso presentato insieme dai coniugi separati al tribunale, in cui sono riportate le condizioni di divorzio. La scelta consensuale per separazione e divorzio consente di risparmiare tempo e denaro, in quanto entrambi i coniugi avranno un solo avvocato.
La separazione ed il divorzio giudiziale. Anche qui non ci sono novità. Se c'è contrasto tra i coniugi, si avrà la separazione (ed il divorzio) giudiziale, che iniziano entrambi con un ricorso presentato al tribunale separatamente da uno dei coniugi. In questo caso però, non essendoci un accordo, i tempi (ed i costi) per la separazione e per il divorzio si dilatano, perché si avrà un processo, in cui verranno sentite le ragioni di marito e moglie, al fine di trovare una soluzione al contrasto sorto per la separazione o il divorzio.
L’accordo dall’avvocato. Adesso veniamo alle novità. La riforma del 2014 ha introdotto due alternative alla separazione consensuale e al divorzio congiunto. La prima è quella di separarsi e divorziare nello studio di un avvocato, anziché in tribunale. Le coppie che non hanno figli minori (oppure maggiorenni incapaci, con handicap grave o economicamente non autosufficienti) devono però rivolgersi almeno a due avvocati (uno a testa), che devono redigere insieme la “convenzione di negoziazione assistita”, cioè un accordo con cui le parti decidono di cooperare per risolvere in via amichevole la controversia. La convenzione deve indicare il termine per svolgere la negoziazione (almeno un mese e non più di tre) e l’oggetto. Il successivo accordo andrà firmato dai coniugi e le sottoscrizioni saranno certificate dagli avvocati. In esso andrà indicato che gli avvocati hanno cercato di conciliare i coniugi e che li hanno informati della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare. Da questo momento decorreranno i tre anni di attesa per chiedere il divorzio. Fatto l’accordo, esso andrà trasmesso dagli avvocati al procuratore della Repubblica per il nulla osta, necessario ad inviare una copia autenticata all’ufficiale dello stato civile del comune per la trascrizione. Se però il procuratore ritiene che l’accordo non risponda all'interesse dei figli o del coniuge economicamente più debole, lo trasmetterà al presidente del tribunale, che fisserà, entro i successivi 30 giorni, la comparizione di marito e moglie per trovare una soluzione.
L’accordo davanti al sindaco. L’altra possibilità è quella di separarsi e divorziare rivolgendosi al sindaco. Essa è prevista solo per le coppie che non hanno figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Marito e moglie devono allora presentarsi dal sindaco del comune, con l'assistenza facoltativa di un avvocato. Il sindaco deve ricevere da ciascun coniuge la dichiarazione che vuole separarsi o divorziare, secondo le condizioni pattuite. Occorre poi compilare l'atto contenente l'accordo, che va sottoscritto da tutti. A questo punto, il sindaco invita marito e moglie a ripresentarsi non prima di 30 giorni per la conferma dell'accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo. Nei casi di separazione, il periodo di tre anni di attesa che devono trascorrere prima di chiedere il divorzio si calcola dalla data dell'accordo.

Pubblicato su: Il Mercatino - gennaio 2015.

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