Il bonus mobili ed elettrodomestici


E’ stata prorogata a tutto il 2015 la possibilità di ottenere la detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, per cui c'è ancora la possibilità di usufruire di questa occasione per tutto quest'anno. Ma di cosa si tratta? I contribuenti possono godere di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Per avere l’agevolazione è così indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire quindi della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici residenziali. Occorre, inoltre, che le spese per questi interventi di recupero edilizio siano sostenute a partire dal 26 giugno 2012. Quando si effettua un intervento di ristrutturazione sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota millesimale di partecipazione al condominio, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti comuni, non certo per i mobili di casa propria. Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione sia precedente a quella in cui si acquistano i beni, mentre non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asp, se obbligatorie. Per gli interventi che non necessitano invece di comunicazioni o di titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Per ottenere la detrazione è necessario che gli interventi edilizi siano di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o di  ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti; di ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza, di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati ed eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile; manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus. La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 per l’acquisto di mobili nuovi ed elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni). È escluso quindi l’acquisto di porte, pavimenti (per esempio, il parquet), tende e tendaggi o altri complementi di arredo. Tra le spese da portare in detrazione si possono includere anche quelle di trasporto e montaggio dei beni acquistati. La detrazione per l’acquisto dei beni si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche), ma in ogni caso, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata solo su un importo massimo di 10mila euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione inoltre deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Il limite dei 10mila euro riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, da dividere poi tra tutti i condòmini. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio. I pagamenti, come per i lavori di ristrutturazione, devono essere effettuati con bonifici bancari o postali, sui quali vanno indicati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. È possibile poi effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Pubblicato su: Il Mercatino - aprile 2015.

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