Come ottenere il risarcimento dei danni da sinistro stradale

A tutti noi può capitare di essere coinvolti prima o poi in un incidente stradale, augurandoci sempre che a “farsi male” siano solo i veicoli e mai le persone. E così, in caso di sinistro stradale, che possiamo fare per ottenere il risarcimento dei danni? Innanzitutto è necessario farne tempestiva denuncia alla propria compagnia di assicurazione per iscritto. Nella denuncia – da inviare con lettera raccomandata a.r. – bisogna indicare le generalità di chi chiede il risarcimento, il luogo, l’ora, il giorno in cui si è verificato il sinistro, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia. Per i sinistri che abbiano causato lesioni personali del danneggiato o la sua morte il decesso, la richiesta deve contenere anche le generalità degli aventi diritto al risarcimento come eredi (se c’è la morte della vittima) e i dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, con l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché la dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Questa denuncia può essere fatta anche compilando il “modulo di constatazione amichevole” (modello CAI), che va sottoscritto dai conducenti di tutti i veicoli coinvolti nell’incidente. Se il sinistro è accaduto tra due veicoli a motore (auto, camion, furgoni, motocicli…) identificati ed assicurati e ci sono danni solo ai veicoli stessi o ai loro conducenti, i danneggiati devono presentare la denuncia alla propria compagnia di assicurazione, che dovrà liquidare i danni al proprio assicurato, che poi si rivarrà sulla compagnia assicurativa del veicolo responsabile. Di solito l’assicurazione offre al danneggiato una somma, che se viene accettata verrà liquidata in quindici giorni. Se, invece, il danneggiato dichiara di non accettare l’offerta o non dice nulla, l’impresa di assicurazione pagherà comunque la somma offerta, da considerarsi a titolo di acconto sull’eventuale maggiore liquidazione definitiva del danno. Questa procedura semplificata (detta “di risarcimento diretto”) non si applica però ai sinistri che coinvolgono più di due veicoli (i tamponamenti a catena), né a quelli che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero e neppure in caso di risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, il quale deve chiedere il risarcimento dei danni all’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro. In questi casi la procedura di risarcimento del danno è più lunga e ci si deve rivolgere – sempre inviando una raccomandata a.r. - alla compagnia del veicolo responsabile. Per i sinistri con soli danni a cose, occorrono sessanta giorni dalla ricezione della documentazione (termine che si riduce però a trenta giorni, se il modulo di denuncia sia stato sottoscritto da tutti i conducenti coinvolti nel sinistro); per i sinistri che abbiano causato al danneggiato lesioni personali o il decesso, occorrono novanta giorni dalla ricezione della documentazione. In caso di richiesta incompleta, l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni; in tale caso i termini di liquidazione indicati decorrono nuovamente da capo dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. I tempi di liquidazione della somma offerta sono, invece, gli stessi previsti per la procedura di risarcimento diretto: quindici giorni dalla dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato. Comunque, se sorgono difficoltà nella liquidazione, perché l’impresa assicurativa non riconosce in tutto o in parte il sinistro, oppure la somma offerta è insufficiente, o per altri motivi, al danneggiato non rimane altro da fare che rivolgersi al giudice competente per ottenere il risarcimento contro la propria compagnia di assicurazione o contro quella della controparte, considerata responsabile del danno. In questo caso si dovrà inviare alla propria compagnia (o all’impresa assicurativa di controparte) una lettera raccomandata a.r. con la quale si riassume la dinamica dell’incidente e si chiede la liquidazione dei danni subiti. Trascorsi sessanta giorni (o novanta in caso di danno alla persona) dalla ricezione della lettera senza che si sia trovata una soluzione idonea, il danneggiato potrà rivolgersi al giudice, chiedendo tutela.

Pubblicato su: Il Mercatino - febbraio 2016.

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