Cambia il diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione

E' cambiato il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Il 23 giugno infatti è entrato in vigore il decreto che con un inglesismo ha introdotto in Italia Freedom of information act (FOIA), cioè le regole sul diritto di informazione dei cittadini. Di che si tratta? E, soprattutto, quali sono i vantaggi per i cittadini?
Il FOIA. Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 vuole superare il vecchio diritto di accesso agli atti pubblici, in nome della trasparenza della pubblica amministrazione. Al tradizionale diritto di accesso agli atti, che permette a cittadini e imprese di conoscere solo quegli atti su cui hanno un “interesse diretto, concreto e attuale”, si affianca adesso la trasparenza, con un più ampio diritto di tutti i cittadini a conoscere atti e informazioni. Un esempio? Se vogliamo conoscere le procedure di un appalto di un comune, non occorre più essere “interessati”, cioè essere una delle ditte partecipanti all’appalto (e magari escluse), oppure l’ordine degli ingegneri, ma qualunque cittadino avrà ora il diritto di chiedere ed ottenere gli atti del comune. Per garantire questa trasparenza la pubblica amministrazione dovrà mettere online tutti i pagamenti effettuati, nonché tutta la documentazione utile, perché il diritto a conoscere atti e informazioni della pubblica amministrazione diventa la regola e la mancata diffusione dei provvedimenti è l’eccezione, che deve essere motivata dalla tutela di interessi precisi (segreto di Stato, tutela della privacy, ecc.).
A chi chiedere le informazioni. Il cittadino potrà rivolgersi in via alternativa a tre uffici: quello che ha materialmente i documenti (se lo conosce); l’ufficio per le relazioni con il pubblico; una terza struttura indicata sul sito Internet dalla pubblica amministrazione.
I costi di accesso. Come regola generale le pubbliche amministrazioni devono rilasciare i documenti richiesti dai cittadini gratuitamente, soprattutto quando l’invio degli atti avverrà telematicamente. Si potrà chiedere solo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione del documento.
I tempi di risposta. Viene cancellato il silenzio-rifiuto, perché la pubblica amministrazione dovrà rispondere sempre al cittadino entro 30 giorni dalla richiesta. Se vorrà negare le informazioni richieste, dovrà però farlo con un provvedimento espresso e motivato. Ma la salvaguardia della privacy può allungare i tempi di risposta.
Ricorsi. Contro l’eventuale no dell’ufficio pubblico, chi ha fatto la richiesta potrà ricorrere al responsabile anti-corruzione dell’ufficio (che deve essere presente in ogni pubblica amministrazione) o negli enti locali al difensore civico, evitando così di adire il Tar con un costoso ricorso amministrativo.

Pubblicato su: Il Mercatino - agosto 2016.

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