Acquistare una casa all’asta? Una possibilità per fare un investimento

Leggo su un noto quotidiano economico nazionale che l’80% degli italiani sono proprietari della casa dove abitano e che in prevalenza i nostri connazionali considerano ancora oggi l'immobile una fonte primaria ed importante di ricchezza e di investimento. Ed allora, se avete pensato di acquistare una casa o un terreno, perché non provare di farlo in una vendita giudiziaria, cioè di acquistare un bene immobile pignorato e venduto all’asta? In questo caso è possibile fare buoni affari, perché i prezzi di immobili venduti all’asta sono convenienti e più bassi di quelli di mercato. Ecco come fare.
Innanzitutto la caccia all’affare comincia da Internet, perché dal 2015 l’avviso di vendita, l’ordinanza del giudice che l’autorizza e la stima del bene devono essere inseriti sul portale del Ministero della giustizia. Ma non bisogna trascurare i quotidiani, dove vengono pubblicati questi avvisi di vendita, e gli appositi bollettini venduti in edicola.
E’ bene sapere che la vendita può svolgersi in due modi differenti: ad incanto o senza, cioè all’asta o no. Alla prima si ricorre quando la vendita senza incanto non ha prodotto alcun risultato. Quindi la vendita senza incanto, cioè senza asta, è oggi la regola.
Chiunque può partecipare alla vendita, tranne il debitore. Anche il coniuge del debitore può partecipare, tranne che si provi l’accordo con il coniuge-debitore in frode ai creditori.
Nel caso di vendita senza incanto, bisogna presentare nella cancelleria del giudice dell’esecuzione l’offerta, entro il termine stabilito. L’offerta relativa alla vendita senza incanto è irrevocabile, per cui, una volta depositata una valida offerta, si ha in linea di massima la certezza dell’aggiudicazione del bene immobile in favore di chi ha presentato l’offerta.
Nel caso di vendita all’asta, scaduto il termine per il deposito delle offerte, il giorno successivo si tiene l’udienza per l’apertura delle buste alla presenza degli offerenti. L’incanto avviene davanti al giudice dell’esecuzione o presso il professionista (notaio o avvocato) delegato dal giudice. Vengono innanzitutto verificate la presenza degli interessati, la validità delle domande di partecipazione e la regolarità della pubblicità. Ciascuno dei partecipanti può presentare un’offerta e, trascorso il tempo indicato dal giudice dall’ultima offerta senza che ne segua una maggiore, l’immobile è aggiudicato all’ultimo offerente. Se all’asta partecipi una sola persona, è possibile l’aggiudicazione in suo favore, purché questa effettui un aumento minimo rispetto al prezzo base. Quanto alle modalità della gara, spetta al giudice fissarne i criteri, indicando il tempo entro il quale è possibile effettuare ciascuna offerta in aumento e la misura minima dell’aumento, per evitare rilanci irrisori. In caso di impossibilità di svolgere la gara per mancanza di adesioni degli offerenti o per insufficienza dell’unica offerta presentata, il giudice dispone una nuova gara. Ma se egli ritiene che non vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, dispone che il bene venga aggiudicato in favore del migliore offerente. L’aggiudicatario è tenuto a versare il prezzo nel termine indicato nell’ordinanza di vendita. È possibilità chiedere al giudice dell'esecuzione un versamento rateale del prezzo, in presenza di giustificati motivi, entro un termine non superiore a 12 mesi. Dopo il versamento del prezzo, il giudice emana il decreto di trasferimento del bene pignorato dal patrimonio del debitore a quello dell'acquirente. Il decreto attribuirà a quest’ultimo tutti i diritti  che spettavano sull'immobile a colui che ha subito il pignoramento e la vendita. Solo con il decreto di trasferimento si verifica il passaggio di proprietà.

Pubblicato su: Il Mercatino - settembre 2016.

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