Cosa fare quando si hanno troppi debiti

Può capitare di avere troppi debiti e non riuscire a pagarli, non certo per cattiva volontà, ma proprio per l’impossibilità materiale a farlo, perché si sono fatti i conti sbagliati oppure la situazione, prima “normale”, è diventata improvvisamente complicata, perché si è perso il lavoro o le entrate si sono ridotte oppure ci sono tante, troppe spese tutte insieme e non si riesce a programmarne il rimborso. Insomma, può capitare di entrare in una “crisi da sovra indebitamento” ed in questo caso che fare? Cercheremo qui di indicare le mosse giuste per risolvere il problema.
La legge 27 gennaio 2012, n. 3. Con questa legge si sono introdotte alcune procedure per affrontare il sovra indebitamento, dando una speranza a chi è rimasto soffocato dai debiti. La legge è ancora poco conosciuta, ma può dare una mano importante per uscire dal tunnel. Essa prevede delle procedure di composizione della crisi, con le quali ai cittadini, ai professionisti ed ai piccoli imprenditori è offerta la possibilità, con l’intervento del giudice e di alcuni organismi di composizione della crisi, di ridurre i propri debiti diventati eccessivi fino al 50%. L’avvio di una di queste procedure, poi, ha l’effetto di sospendere ogni azione intrapresa dal creditore, permettendo così di “salvare” il patrimonio del debitore.
Condizioni. Si può accedere alla procedura per tutti i tipi di debito, ad eccezione dei tributi dell’Unione europea, dell’Iva e delle ritenute dovute per legge. Possono aderire a queste procedure solo alcuni debitori, come i consumatori, gli imprenditori agricoli, i professionisti o le associazioni professionali e le società fra professionisti, gli artisti, gli enti non commerciali (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.), i piccoli commercianti (questi devono possedere alcune caratteristiche: aver avuto negli ultimi 3 esercizi un attivo patrimoniale non superiore a 300mila euro, avere realizzato negli ultimi 3 esercizi ricavi lordi non superiori a 200mila euro, avere un ammontare di debiti non superiore a 500mila euro). Date queste condizioni, la legge del 2012 prevede tre tipi di procedure possibili: l’accordo di ristrutturazione dei debiti, il piano del consumatore e la liquidazione di tutti i beni.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti. Il debitore in stato di sovra indebitamento può proporre ai creditori, con l’aiuto di appositi organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei suoi debiti, cioè un accordo per pagare i debiti, sulla base di un piano che preveda il pagamento ai creditori a certe scadenze. L’accordo viene poi sottoposto al giudice per l’omologa.
Il piano del consumatore. Qui il debitore, sempre con l’aiuto degli organismi di composizione della crisi, propone direttamente al giudice, senza passare prima per i creditori, un piano di ristrutturazione dei debiti, indicando le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori. Il giudice omologherà il piano sulla base alla meritevolezza del debitore.
La liquidazione di tutti i beni. Il debitore, con l’aiuto degli organismi di composizione della crisi, può proporre al giudice un programma di liquidazione di tutti i suoi beni, in modo da venderli e con il ricavato pagare i creditori. In questo caso il giudice disporrà la chiusura della procedura di liquidazione dopo quattro anni, esauriti tutti i debiti.

Pubblicato su: Il mercatino - marzo 2018.

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