L'investigatore privato

Sempre più persone oggi decidono di rivolgersi ad un investigatore privato per scoprire l’adulterio (reale o presunto) del partner, l’infedeltà del lavoratore dipendente, che magari provoca danni alla ditta per cui lavora, o la correttezza di un potenziale cliente o socio in affari, prima di dargli fiducia e prendere grossi (e costosi) abbagli. È necessario allora sapere chi è e cosa può fare (o non fare) l’investigatore privato e se gli elementi da lui raccolti possono o no rappresentare delle valide prove in un eventuale processo. 
Chi è l’investigatore privato? Egli non è un pubblico ufficiale, né un appartenente alla polizia giudiziaria, ma solo un semplice professionista privato che offre i suoi servizi investigativi a pagamento ai propri clienti, anch’essi privati. 
Come si diventa investigatore privato? Qualunque cittadino europeo maggiorenne, capace di intendere e di volere, che non sia un pregiudicato né abbia riportato condanne penali per delitto dolosopuò svolgere questa professione, purché chieda ed ottenga l’apposita licenza del prefetto.Chi si improvvisa investigatore privato senza la licenza oppure senza rispettare la legge, commette un reato, punibile con l’arresto fino a due anni e l’ammenda fino a tremila euro (articolo 140 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Cosa può fare l’investigatore privato? Egli può compiere tutte quelle attività necessarie a portare a termine l’incarico affidatogli dal cliente, purché non commetta reati. Quindi l’investigatore privato potrà, ad esempio, effettuare pedinamenti, scattare foto o fare riprese video, ma solo in luogo pubblico o aperto al pubblico, quindi per strada o dentro un bar, mai dentro un’abitazione privata; può registrare solo le conversazioni che avvengano in sua presenza, anche se gli intercettati sono all’oscuro di ciò; può effettuare dei sopralluoghi, purché vi sia il consenso del titolare del posto; può avvalersi delle ultime tecnologie di geo localizzazione satellitare (Gps) per controllare gli spostamenti delle persone o dei mezzi controllatipuò raccogliere informazioni tratte da documenti di libera consultazione (registri pubblici, atti pubblici, ecc. In tutte queste attività egli può certamente farsi assistere da 
collaboratori, già comunicati alla prefettura.
Cosa invece non può fare l’investigatore privato? L’investigatore privato non può mai violare la legge, col rischio di beccarsi una bella denuncia penale e perdere la licenza prefettizia. Così egli non può intercettare telefonate che avvengono tra altre persone, oppure conversazioni tra persone non presenti (è così vietato lasciare un registratore nascosto dentro un’abitazione privata edallontanarsi); non può introdursi in luoghi privati senza il permesso del titolare; non può effettuare riprese audio o video all’interno di luoghi privatsenza consenso dell’interessato; non può accedere a dati e documenti personaltutelati dalla normativa sulla privacy; non può sequestrare beni o atti,  né fermare persone per chiedere di mostrare il documento d’identità, in quanto questa è compito esclusivo dei pubblici ufficiali, mentre l’investigatore privato certamente non lo è. Una precisazione. Lo Statuto dei lavoratori (legge 300 del 1970) vieta ai datori di lavoro di compiere indagini sui dipendenti, ma solo all’interno dell’azienda. Per cui, fuori dai locali della ditta, il dipendente può anche essere pedinato da un investigatore privato pagato dal suo principale.  
dati raccolti dall’investigatore privato possono valere come prove? Tutti gli elementi raccolti dall’investigatore privato nell’esercizio del proprio mandato conferitogli dal cliente e nei limiti della legge e dell’osservanza delle norme professionali di comportamentopossono essere utilizzati come mezzi di prova all’interno di un processo, sia esso civile che penaleL’importante è che le prove siano state raccolte nel pieno rispetto della legge. Al processo basterà quindi depositare il “rapporto” rilasciato dal detective al cliente alla fine del suo incarico, ma l’investigatore potrà pure essere citato in giudizio come testimone, per raccontare ciò che ha fatto e visto, confermando cosìquanto già da lui sintetizzato nel “rapporto”.  

Pubblicato su: Il Mercatino - settembre 2019.

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