Quando il pedone risponde dell’incidente

Non sempre il pedone è vittima innocente ed incolpevole degli incidenti stradali nei quali è coinvolto, perché a volte è lui stesso a risponderne, scagionando il conducente del mezzo che l’ha messo sotto per il suo comportamento anomalo o imprevedibile che non è stato possibile evitare in alcun modo. Così il pedone non ha sempre ragione, come hanno stabilito più volte i giudici, che negli ultimi tempi stanno condannando sempre più pedoni che hanno causato incidenti con la loro condotta imprudente, attraversando la strada mentre parlano al cellulare o lontano dalle strisce pedonali. Per regola generale (articolo 2054 del codice civile) c’è una presunzione di responsabilità su chi guida un veicolo nel caso in cui investa un pedone, tranne quando il suo comportamento sia stato imprevedibile e anomalo da impedire al conducente del veicolo di adottare tutte le misure per evitare l’incidente.
I casi di responsabilità del pedone e del conducente esaminati dai giudici. È responsabile il pedone che attraversa la strada senza guardare perché intento a parlare al cellulare (Tribunale di Trieste, sentenza 380 del 7 giugno 2019).
È responsabile il pedone che attraversa la strada di notte, sotto la pioggia, con abiti scuri e in stato di ubriachezza (Corte d’appello di Milano, sentenza 2547 dell’11 giugno 2019).
È responsabile pure chi attraversa la strada anche a pochi metri dalle strisce pedonali (Tribunale di Roma, sentenza 21613 del 9 novembre 2018), ma se il pedone marcia in direzione opposta a quella del transito dei mezzi, come previsto dal codice della strada, resta la responsabilità esclusiva dell’automobile che lo investe (Corte d’appello di Roma, sentenza 5680 del 14 settembre 2018).
Il conducente è esente da responsabilità se riesce a dimostrare che il comportamento del pedone è stato così inatteso ed imprevedibile da non consentirgli di evitarlo, come nel caso del pedone che attraversa l’incrocio di corsa con il semaforo rosso (Tribunale di Ravenna, sentenza 464 dell’11 maggio 2017).
Poiché l’articolo 190 del codice della strada impone ai pedoni di attraversare la carreggiata servendosi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprappassaggi e, quando questi non esistono o distano più di cento metri, di attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria a evitare situazioni di pericolo per sé o per altri, dando comunque la precedenza ai conducenti, non risponde dei danni l’automobilista che investe la signora finita in mezzo alla strada per inseguire il proprio cane sfuggito al guinzaglio (Tribunale di Roma, sentenza 18769 del 3 ottobre 2018).
È invece responsabile il conducente che investe il pedone perché improvvisamente abbagliato dal sole, in quanto guidare con la luce di fronte riduce il campo visivo e deve indurre il conducente a tenere una condotta di guida ancora più prudente (Tribunale di Gela, sentenza 230 del 7 maggio 2019).
I ciclisti che spingono la bicicletta a mano sono equiparati ai pedoni e quindi si applica la presunzione di colpa del conducente del veicolo che lo investe (Tribunale di Crotone, sentenza 700 del 6 giugno 2019).
L’automobilista che investe il pedone che attraversa sulle strisce è sempre responsabile (Tribunale di Lamezia Terme, sentenza 582 del 12 giugno 2019).
È responsabile l’automobilista che investe il pedone che attraversa la strada a circa un metro dalle strisce pedonali  (Tribunale di Pisa, sentenza 30 del 21 gennaio 2019).

Pubblicato su: Il Mercatino - novembre 2019.

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