Mia figlia è incinta ed il suo ragazzo non vuole il bambino…

È capitato anche a me ricevere una simile confidenza. Una mia conoscente mi ha chiesto un consiglio perché la figlia maggiorenne, fidanzata con un ragazzo, è rimasta incinta. Lei l’ha detto subito al giovane, contenta della bella cosa che era sbocciata dal loro amore, invece lui, appresa la notizia, è subito “fuggito” via, piantandola in asso col suo problema e sottraendosi così alle sue responsabilità di padre, senza riuscire ad affrontare da adulto. La mia conoscente non sa cosa fare, cosa suggerire alla figlia che sta vivendo un dubbio amletico tra tenere un bambino, da crescere da sola, oppure abortire. Io ho risposto nel seguente modo. Innanzitutto non ho voluto entrare nella scelta personalissima se partorire e mantenere un bambino o abortire, decisione che per la legge italiana spetta unicamente alla madre, in quanto il padre, sia esso naturale che regolarmente sposato, non può imporre la sua decisione contraria. Fatta la scelta per il parto, la  donna può anche decidere di farlo in modo anonimo, lasciando il figlio appena nato in ospedale, mentre le sue generalità saranno tenute nascoste a tutti fino alla sua morte. Solo in questo momento il figlio – qualora lo chieda – potrà sapere il nome della sua vera madre naturale, con un’apposita istanza. Ma mentre la madre può decidere di rimanere anonima, ciò non vale anche per il padre, che ha invece l’obbligo di riconoscere il figlio nato dall’unione di fatto, anche se solo occasionale; e dinanzi al suo rifiuto possono agire in giudizio sia la madre sia il figlio, una volta divenuto maggiorenne, mediante l’azione giudiziaria detta di “accertamento della paternità”, una causa civile con la quale il giudice, dopo avere ordinato l’esame del DNA paterno, deciderà sul merito, riconoscendo la paternità. Se il padre invece dovesse rifiutarsi di sottoporsi all’esame del sangue per accertare la sua paternità, il tribunale dichiarerà d’ufficio come accertata la paternità. Così come il padre ha l’obbligo di riconoscimento del figlio, egli non può neppure rifiutarsi di mantenerlo e dal giorno della sua nascita dovrà versare alla madre una somma di denaro rapportata alle proprie capacità economiche. L’obbligo di versare il mantenimento scatta automaticamente, a prescindere dall’eventuale intervento di un giudice, per effetto della nascita ed è dovuto sempre, anche se la mamma dovesse lavorare, poiché è obbligo di entrambi i genitori provvedere ai bisogni del figlio finché questi non sarà diventato economicamente indipendente. Trattandosi però di una coppia non sposata, alla mamma non spetterà nulla, neppure se fosse disoccupata. Il dovere del padre di riconoscere il figlio e di mantenerlo non può essere contrattato con la madre, essendo diritto “indisponibile” del bambino; così l’eventuale consenso dato dalla donna al padre di non riconoscere il figlio e di non versare nulla per il suo mantenimento, magari pur di non vederselo più comparire davanti, non impedisce un successivo ripensamento della mamma, né un’azione legale da parte del figlio una volta divenuto maggiorenne, per ottenere il riconoscimento del genitore e il suo mantenimento, con tutti gli arretrati fino dal giorno della sua nascita. Non solo, il figlio potrebbe pure agire contro il padre per averlo privato in tutti questi anni dell’affetto genitoriale. Solitamente dal momento della nascita il bambino andrà a vivere con la mamma ed il giudice, in caso di controversia con il padre, stabilirà i giorni e gli orari delle visite paterne, visite che la mamma non potrà impedire perché ogni bambino ha il diritto a mantenere legami affettivi stabili con entrambi i genitori, tant’è che la mamma che dovesse ostacolare tali incontri col padre rischierebbe di perdere anche l’affidamento del figlio. Dette queste parole e fatti questi chiarimenti, penso di avere tranquillizzato la donna che mi aveva posto il quesito indicato in apertura, facendo chiarezza in lei ed in molti di voi. 

Pubblicato su: Il Mercatino - settembre 2020.

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